Nel gennaio scorso è entrato in vigore il nuovo Regolamento di disciplina del servizio di mediazione delle Camere di Commercio Italiane.
Nel nuovo testo sono state recepite le indicazioni contenute nel Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, così come integrato dal DM 18 ottobre 2010, n. 180, perfezionando così uno strumento, quale quello conciliativo, che ha già incontrato in passato l’apprezzamento degli utenti. Il servizio vuol offrire alle imprese ed ai consumatori una forma di accesso alla giustizia, caratterizzata da costi contenuti e tempi certi.
Punti qualificanti della nuova procedura di mediazione sono:
- la brevità dei tempi intercorrenti tra il deposito della domanda e la fissazione dell’incontro di mediazione;
- l’equiparazione, ai fini della prescrizione, della domanda di mediazione, una volta comunicata, alla domanda giudiziale;
- l’efficacia di titolo esecutivo conferita al verbale di avvenuta conciliazione;
- la possibilità che il giudice, nell’eventuale successivo giudizio, tenga conto delle posizioni comunque assunte dalle parti in mediazione;
- il rafforzamento delle garanzie di riservatezza, con riguardo alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso del procedimento;
- la durata massima del procedimento, fissata in quattro mesi dal deposito della domanda.
Con la speranza di non doversene servire, ma nel caso sapere che esiste un sistema conciliativo a prezzi e tempi estremamente contenuti.
Nel nuovo testo sono state recepite le indicazioni contenute nel Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, così come integrato dal DM 18 ottobre 2010, n. 180, perfezionando così uno strumento, quale quello conciliativo, che ha già incontrato in passato l’apprezzamento degli utenti. Il servizio vuol offrire alle imprese ed ai consumatori una forma di accesso alla giustizia, caratterizzata da costi contenuti e tempi certi.
Punti qualificanti della nuova procedura di mediazione sono:
- la brevità dei tempi intercorrenti tra il deposito della domanda e la fissazione dell’incontro di mediazione;
- l’equiparazione, ai fini della prescrizione, della domanda di mediazione, una volta comunicata, alla domanda giudiziale;
- l’efficacia di titolo esecutivo conferita al verbale di avvenuta conciliazione;
- la possibilità che il giudice, nell’eventuale successivo giudizio, tenga conto delle posizioni comunque assunte dalle parti in mediazione;
- il rafforzamento delle garanzie di riservatezza, con riguardo alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso del procedimento;
- la durata massima del procedimento, fissata in quattro mesi dal deposito della domanda.
Con la speranza di non doversene servire, ma nel caso sapere che esiste un sistema conciliativo a prezzi e tempi estremamente contenuti.