Poichè alcuni lettori mi chiedono chiarimenti sulla sorte della prima casa quando si hanno posizioni debitorie con Equitalia è opportuno ricordare lo stato dell'arte, precisare a quali condizioni la prima casa è inespropriabile e la recente giurisprudenza di legittimità inerente la fattispecie.
L'art. 76 alla lettera g) del D.P.R 602/1973 modificato dal D.L. 69/2013 dispone:
“Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell’articolo 499 del codice di procedura civile, l’agente della riscossione:
a) non dà corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;
b) nei casi diversi di cui alla lettera a), può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui si procede supera centoventimila euro. L’espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l’ipoteca di cui all’articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia estinto.”.
Equitalia pertanto non potrà procedere all’espropriazione immobiliare se l’immobile è l’unico di proprietà del debitore ma il bene in questione deve essere:
a) adibito ad uso abitativo;
b) residenza anagrafica del debitore;
La norma non si applica alle abitazioni di lusso e ai fabbricati delle categorie catastali A/8 e A/9.
La normativa è entrata in vigore il 22 giugno 2013.
Come ha reagito Equitalia ?
In una nota del 1 luglio 2013 si legge che Equitalia, preso atto che il Legislatore, in presenza di debiti nei confronti del fisco, ha inteso introdurre particolari meccanismi volti alla massima salvaguardia della proprietà immobiliare del debitore, anche in ragione del particolare contesto economico di riferimento, ha deciso, nelle more della conversione in legge del decreto, di non dare ulteriore corso alle espropriazioni immobiliari pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, chiedendo al contempo un chiarimento agli Organi Istituzionali.
I debitori proprietari della sola prima casa dormivano sonni tranquilli ? No !
Il Ministero dell’Economia con una successiva nota a maggio del 2014, ha ritenuto che la norma in questione non avesse effetto retroattivo e che, pertanto, tutti i pignoramenti effettuati prima del 22 giugno 2013 dovevano considerarsi validi ed efficaci.
La norma entrata in vigore il 22 giugno 2013 ha dunque effetto retroattivo ?
La recente decisione della Corte di Cassazione, sentenza n. 19270 del 12 settembre 2014 ha precisato che la norma si applica anche alle procedure esecutive pendenti alla data del 21 agosto 2013.
Nella decisione della terza sezione civile, che va letta integralmente, tra l'altro leggiamo che "dal momento che la norma disciplina il processo esecutivo esattoriale immobiliare, e non introduce un’ipotesi di impignorabilità ‘‘sopravvenuta’’ del suo oggetto, la mancanza di una disposizione transitoria comporta che debba essere applicato il principio per il quale nel caso di successione di leggi processuali nel tempo, ove il legislatore non abbia diversamente disposto, in ossequio alla regola generale di cui all’art. 11 delle preleggi, la nuova norma disciplina non solo i processi iniziati successivamente alla sua entrata in vigore ma anche i singoli atti, ad essa successivamente compiuti, di processi iniziati prima della sua entrata in vigore, quand’anche la nuova disciplina sia più rigorosa per le parti rispetto a quella vigente all’epoca di introduzione del giudizio (così Cass. n. 3688/11)."
Pertanto "in tema di espropriazione immobiliare esattoriale, qualora sia stato eseguito il pignoramento immobiliare mediante la trascrizione e la notificazione dell’avviso di vendita ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, ed il processo sia ancora pendente alla data del 21 agosto 2013 (di entrata in vigore dell’art. 52, comma 1, lett. g), del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, l’azione esecutiva non può più proseguire e la trascrizione del pignoramento va cancellata, su ordine del giudice dell’esecuzione o per iniziativa dell’agente della riscossione, se l’espropriazione ha ad oggetto l’unico immobile di proprietà del debitore, che non sia bene di lusso e sia destinato ad abitazione del debitore, il quale vi abbia la propria residenza anagrafica."
Ergo il debitore esecutato che si trova nelle condizioni riportate potrà far valere questo principio.
Avv. Luigi De Valeri
L'art. 76 alla lettera g) del D.P.R 602/1973 modificato dal D.L. 69/2013 dispone:
“Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell’articolo 499 del codice di procedura civile, l’agente della riscossione:
a) non dà corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;
b) nei casi diversi di cui alla lettera a), può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui si procede supera centoventimila euro. L’espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l’ipoteca di cui all’articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia estinto.”.
Equitalia pertanto non potrà procedere all’espropriazione immobiliare se l’immobile è l’unico di proprietà del debitore ma il bene in questione deve essere:
a) adibito ad uso abitativo;
b) residenza anagrafica del debitore;
La norma non si applica alle abitazioni di lusso e ai fabbricati delle categorie catastali A/8 e A/9.
La normativa è entrata in vigore il 22 giugno 2013.
Come ha reagito Equitalia ?
In una nota del 1 luglio 2013 si legge che Equitalia, preso atto che il Legislatore, in presenza di debiti nei confronti del fisco, ha inteso introdurre particolari meccanismi volti alla massima salvaguardia della proprietà immobiliare del debitore, anche in ragione del particolare contesto economico di riferimento, ha deciso, nelle more della conversione in legge del decreto, di non dare ulteriore corso alle espropriazioni immobiliari pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, chiedendo al contempo un chiarimento agli Organi Istituzionali.
I debitori proprietari della sola prima casa dormivano sonni tranquilli ? No !
Il Ministero dell’Economia con una successiva nota a maggio del 2014, ha ritenuto che la norma in questione non avesse effetto retroattivo e che, pertanto, tutti i pignoramenti effettuati prima del 22 giugno 2013 dovevano considerarsi validi ed efficaci.
La norma entrata in vigore il 22 giugno 2013 ha dunque effetto retroattivo ?
La recente decisione della Corte di Cassazione, sentenza n. 19270 del 12 settembre 2014 ha precisato che la norma si applica anche alle procedure esecutive pendenti alla data del 21 agosto 2013.
Nella decisione della terza sezione civile, che va letta integralmente, tra l'altro leggiamo che "dal momento che la norma disciplina il processo esecutivo esattoriale immobiliare, e non introduce un’ipotesi di impignorabilità ‘‘sopravvenuta’’ del suo oggetto, la mancanza di una disposizione transitoria comporta che debba essere applicato il principio per il quale nel caso di successione di leggi processuali nel tempo, ove il legislatore non abbia diversamente disposto, in ossequio alla regola generale di cui all’art. 11 delle preleggi, la nuova norma disciplina non solo i processi iniziati successivamente alla sua entrata in vigore ma anche i singoli atti, ad essa successivamente compiuti, di processi iniziati prima della sua entrata in vigore, quand’anche la nuova disciplina sia più rigorosa per le parti rispetto a quella vigente all’epoca di introduzione del giudizio (così Cass. n. 3688/11)."
Pertanto "in tema di espropriazione immobiliare esattoriale, qualora sia stato eseguito il pignoramento immobiliare mediante la trascrizione e la notificazione dell’avviso di vendita ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, ed il processo sia ancora pendente alla data del 21 agosto 2013 (di entrata in vigore dell’art. 52, comma 1, lett. g), del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, l’azione esecutiva non può più proseguire e la trascrizione del pignoramento va cancellata, su ordine del giudice dell’esecuzione o per iniziativa dell’agente della riscossione, se l’espropriazione ha ad oggetto l’unico immobile di proprietà del debitore, che non sia bene di lusso e sia destinato ad abitazione del debitore, il quale vi abbia la propria residenza anagrafica."
Ergo il debitore esecutato che si trova nelle condizioni riportate potrà far valere questo principio.
Avv. Luigi De Valeri