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La Cassazione torna ad occuparsi della contrattualizzazione di immobile abusivo.

Come noto la materia è regolata dall'art. 40 della L. 47/1985 "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie".
Nel caso di specie, il promittente acquirente di un immobile ha convenuto in giudizio ex art. 2932 c.c. il promittente venditore per domandare l'esecuzione in forma specifica del contratto di compravendita immobiliare in essere tra le parti.
La domanda dell'acquirente è stata respinta sia in primo che in secondo grado poiché nel contratto preliminare non erano stati indicati gli estremi della concessione edilizia in sanatoria e la relativa documentazione non era stata prodotta neppure in giudizio.
Il caso approda in Cassazione ove viene affermato che la nullità inerente le operazioni negoziali di immobili privi della concessione edificatoria prevista dall'art. 40 L. 47/85 è riferibile solo ai contratti traslativi della proprietà e non ai meri contratti ad effetti obbligatori, quali, appunto, il contratto preliminare. Ciò in quanto, proseguono gli Ermellini, tali documentazioni ben possono essere prodotte all'atto della stipula del contratto definitivo di trasferimento della proprietà o nel corso del giudizio intentato ex art. 2932 c.c.

La Suprema Corte ritiene, dunque, che il contratto preliminare debba essere considerato pienamente valido.

La soluzione accolta si pone in aspetto antitetico con i precedenti, anche recenti, in materia, ma pone anche interrogativi di correttezza sostanziale in ragione della ratio e dello scopo del contratto preliminaredi compravendita immobiliare.
Nel non lontano 2014, infatti, gli Ermellini (Cass. 25811/2014, sulla traccia di Cass. 23591/2013) hanno ribadito che agli effetti dell'art. 40 L. 47/85 si deve discorrere di nullità formale e di nullità sostanziale e che, quindi, i contratti anche ad effetti obbligatori inerenti immobili abusivi devono essere considerati nulli.
In tale, condivisibile, pronunzia viene affermato che il presupposto per il corretto trasferimento di diritti reali immobiliari è che il bene oggetto della traslazione sia regolare dal punto di vista edilizio ed urbanistico e che tale requisito non deve necessariamente sussistere al momento della stipula del preliminare.
Nel caso esaminato, i contraenti avevano indicato nel preliminare di essere a conoscenza che il bene risultava abusivo. Nonostante tale pattuizione il caso approda nelle aule giudiziarie.
Ebbene, sia nel primo che nel secondo grado di giudizio è stata affermata la nullità del contratto preliminare sulla impronta di Cass. 10831/2001 che ha sancito " al contratto preliminare si può applicare la diversa norma di cui all'articolo 15 della L. 10/1977 secondo la quale la nullità in tali contratti, se relativi ad immobili privi di concessione, non può essere fatta valere in giudizio qualora risulti che il promissario acquirente fosse a conoscenza delle circostante della mancata concessione e che tale conoscenza emerga inequivocabilmente dal contenuto dell'atto".
Il punto dirimente, quindi, è la possibilità per le parti di porre in condizione un elemento essenziale della fattispecie contrattuale.
La questione giunge, quindi, in Cassazione, ove viene affermato che lo status di immobile abusivo preclude la stipulazione del contratto definitivo poiché si pone in contrasto con la legge.
La Suprema Corte, in particolare, afferma che dalla legge sia desumibile il principio generale della nullità (di carattere sostanziale) degli atti di trasferimento di immobili non in regola con la normativa urbanistica, cui si aggiunge una nullità (di carattere formale) per gli atti di trasferimento di immobili in regola con la normativa urbanistica o per i quali è in corso la regolarizzazione, ove tali circostanze non risultino dagli atti stessi.
Gli Ermellini si soffermano sul terzo comma dell'art. 40 della L.47/85 il quale recita che se la mancanza della documentazione o delle dichiarazioni non dipenda dalla mancanza assoluta della licenza edilizia o della concessione in sanatoria, può essere sanata dalla conferma anche di uno solo dei contraenti, mediante un atto successivo che contenga la menzione omessa o la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Tale conferma sottrarrebbe dalla nullità il contratto preliminare.

Orbene, l'affermazione della nullità del contratto preliminare di compravendita di un immobile abusivo cui è giunta la Suprema Corte sopra analizzata, pare più calzante con la ratio e lo scopo del preliminare stesso.

Infatti, essendo il contratto preliminare ancorato, ma non propedeutico, alla stipula del definitivo come può predicarsi la sua validità atteso che, comunque, è carente del requisito di legalità poiché si assumerebbe un'obbligazione (quella a compravendere) che non potrà essere posta in essere.
Ciò alla luce dell'indiscutibile principio di diritto secondo cui le parti possono liberamente disciplinare il contenuto del regolamento contrattuale, ma nel rispetto delle norme imperative, dell'ordine pubblico e del buon costume.

Avv. Emanuela Foligno

Fonte: Il preliminare di immobile abusivo
(www.StudioCataldi.it)
 

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E' opportuno indicare ai lettori gli estremi di questa decisione che non si leggono nel commento estratto dal sito di un collega.

Dovrebbe trattarsi della sentenza Cassazione civile II sezione, 9 maggio 2016 n. 9318.
La sentenza va letta con attenzione da chi è "addetto ai lavori", riporto il principio espresso dal giudice di legittimità cui far riferimento quando si vorrebbe stipulare un preliminare per un immobile irregolare.
“Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, la sanzione della nullità prevista dall’art. 40 l. 47/1985, con riferimento a vicende negoziali relative ad immobili privi della necessaria concessione edificatoria, trova applicazione nei soli contratti traslativi e non anche con riguardo ai contratti con efficacia obbligatoria, quali il preliminare di vendita, ben potendo essere resa la dichiarazione o prodotta la documentazione relative alla regolarità dell’edificazione, all’eventuale concessione in sanatoria o alla domanda di oblazione e ai relativi primi due versamenti, all’atto della stipulazione del definitivo contratto traslativo, ovvero in corso di giudizio e prima della pronuncia della sentenza ex art. 2932, che tiene luogo di tale contratto”.

Chiaramente quando si deve valutare un immobile con queste caratteristiche che potrà essere oggetto se non sanabile solo di cessione mortis causa è opportuno affidarsi ad un professionista del diritto immobiliare che potrà tutelare e consigliare l'aspirante acquirente.

Avv. Luigi De Valeri
Studio Legale De Valeri
 

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Dovrebbe trattarsi della sentenza Cassazione civile II sezione, 9 maggio 2016 n. 9318.
La sentenza va letta con attenzione da chi è "addetto ai lavori", riporto il principio espresso dal giudice di legittimità cui far riferimento quando si vorrebbe stipulare un preliminare per un immobile irregolare.
“Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, la sanzione della nullità prevista dall’art. 40 l. 47/1985, con riferimento a vicende negoziali relative ad immobili privi della necessaria concessione edificatoria, trova applicazione nei soli contratti traslativi e non anche con riguardo ai contratti con efficacia obbligatoria, quali il preliminare di vendita, ben potendo essere resa la dichiarazione o prodotta la documentazione relative alla regolarità dell’edificazione, all’eventuale concessione in sanatoria o alla domanda di oblazione e ai relativi primi due versamenti, all’atto della stipulazione del definitivo contratto traslativo, ovvero in corso di giudizio e prima della pronuncia della sentenza ex art. 2932, che tiene luogo di tale contratto”.

Chiaramente quando si deve valutare un immobile con queste caratteristiche che potrà essere oggetto se non sanabile solo di cessione mortis causa è opportuno affidarsi ad un professionista del diritto immobiliare che potrà tutelare e consigliare l'aspirante acquirente.

Avv. Luigi De Valeri
Studio Legale De Valeri

Giusta osservazione, ma, cliccando su:
Fonte: Il preliminare di immobile abusivo
(www.StudioCataldi.it) , appare in alto: Nota di commento alla sentenza della Cassazione n. 9318/2016.

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