Per coloro che sono interessati alle aste per acquistare un immobile oggetto di pignoramento in una procedura esecutiva e dopo l'aggiudicazione scoprono che la perizia non è corretta segnalo una recente decisione del Tribunale Pisa pubblicata il 1 luglio 2016.
Il giudice toscano ha precisato che "tra la domanda risarcitoria spiegata dall’aggiudicatario contro l’esperto nominato in una procedura esecutiva e la domanda spiegata sempre dall’aggiudicatario, ma contro la procedura, volta ad ottenere la restituzione di quella parte di prezzo pagata in eccedenza rispetto a quella che sarebbe stata corrisposta in assenza del colposo elemento perturbatore ascrivibile all’esperto nominato, sussiste una diversità per causa petendi e destinatari, tale da escludere che la reiezione della seconda possa precludere la trattazione della prima."
Pertanto, secondo la decisione segnalata, se l’esperto nominato nell’ambito di un procedimento esecutivo ha errato nella rilevazione della consistenza metrica del bene, sussiste il diritto dell’aggiudicatario ad essere risarcito da costui se l'erronea valutazione dell'esperto, nella specie fondata su non verificate dimensioni degli immobili, risultate assai inferiori a quanto s'era affermato nella relazione di stima, abbia avuto una incidenza sulla determinazione del prezzo base da parte del giudice e sull'acquisto da parte degli aggiudicatari ad un determinato prezzo.
Ergo continuo a sostenere che la partecipazione alle aste del "privato cittadino" richiede un supporto adeguato sia giuridico che tecnico e il fai da te astrattamente possibile è del tutto a rischio.
Il giudice toscano ha precisato che "tra la domanda risarcitoria spiegata dall’aggiudicatario contro l’esperto nominato in una procedura esecutiva e la domanda spiegata sempre dall’aggiudicatario, ma contro la procedura, volta ad ottenere la restituzione di quella parte di prezzo pagata in eccedenza rispetto a quella che sarebbe stata corrisposta in assenza del colposo elemento perturbatore ascrivibile all’esperto nominato, sussiste una diversità per causa petendi e destinatari, tale da escludere che la reiezione della seconda possa precludere la trattazione della prima."
Pertanto, secondo la decisione segnalata, se l’esperto nominato nell’ambito di un procedimento esecutivo ha errato nella rilevazione della consistenza metrica del bene, sussiste il diritto dell’aggiudicatario ad essere risarcito da costui se l'erronea valutazione dell'esperto, nella specie fondata su non verificate dimensioni degli immobili, risultate assai inferiori a quanto s'era affermato nella relazione di stima, abbia avuto una incidenza sulla determinazione del prezzo base da parte del giudice e sull'acquisto da parte degli aggiudicatari ad un determinato prezzo.
Ergo continuo a sostenere che la partecipazione alle aste del "privato cittadino" richiede un supporto adeguato sia giuridico che tecnico e il fai da te astrattamente possibile è del tutto a rischio.