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26/11/2014
Se il promittente venditore dichiara falsamente che l’immobile è libero da vincoli, il promissario acquirente non può agire per l’annullamento del preliminare per errore vizio del consenso, ma può chiedere la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento della controparte.
È quanto sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 21681 del 14 ottobre 2014.
La Suprema Corte richiama i propri precedenti arresti in materia e ricorda che il promissario acquirente non può valersi della disciplina relativa alla garanzia dei vizi della cosa venduta (art. 1490 c.c.) o di quella di cui all’art. 1497 c.c., relativa alla garanzia per mancanza di...
Se il promittente venditore dichiara falsamente che l’immobile è libero da vincoli, il promissario acquirente non può agire per l’annullamento del preliminare per errore vizio del consenso, ma può chiedere la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento della controparte.
È quanto sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 21681 del 14 ottobre 2014.
La Suprema Corte richiama i propri precedenti arresti in materia e ricorda che il promissario acquirente non può valersi della disciplina relativa alla garanzia dei vizi della cosa venduta (art. 1490 c.c.) o di quella di cui all’art. 1497 c.c., relativa alla garanzia per mancanza di...