Quasi tutti i Comuni hanno adottato un proprio regolamento seguendo le direttive dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI).
In sintesi, per quanto riguarda i locali, i regolamenti indicano:
1) Tutti gli esercizi devono essere conformi alla vigente normativa igienico sanitaria ed edilizio - urbanistica.
2) I locali devono avere una superficie minima totale di:
a) mq. 25 per l’esercizio dell’attività di acconciatore;
b) mq. 30 per l’esercizio dell’attività di estetista;
c) mq. 55 per l’esercizio promiscuo dell’attività di acconciatore ed estetista.
3) Nelle superfici di cui sopra sono compresi i servizi igienici ed eventuali altri locali accessori. Gli esercizi per l'attività di estetista destinati ad un utenza mista (maschile e femminile) devono sempre garantire servizi igienici separati, di cui uno adattato all'uso dei disabili. E' consentito l'uso promiscuo dei servizi igienici da parte del personale e dell'utenza purché del medesimo sesso. Ad uso esclusivo del personale deve sempre essere garantito un locale ad uso spogliatoio. Negli esercizi destinati all'attività di acconciatore deve essere garantito un servizio igienico, anche ad uso promiscuo, preferibilmente adattato all'uso dei disabili. Per i locali con superficie superiore a 250 mq. il predetto adattamento è obbligatorio. Sono fatte salve ulteriori e più specifiche prescrizioni da parte dell'AUSL.
4) I locali devono essere conformi a quanto prescritto dalla Legge n. 13/1989 in materia di abbattimento delle barriere architettoniche .
5) La destinazione d’uso dei locali deve essere artigianale o commerciale.
6) La conformità dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento dell’attività alla normativa igienico-sanitaria è accertata dai competenti Servizi dell'AUSL.
E' possibile che qualche Comune abbia modificato qualcosa, ma le linee guida sono in buona sostanza quelle sopra elencate.
In ogni caso ogni locale adibito ad attività di parrucchiere, acconciatore o estetista deve avere d'obbligo un servizio igienico.