In merito al versamento dell’imposta di registro per i contratti transitori ordinari, qualora la durata del contratto sia frazionata, ossia comprenda solo alcuni mesi o parti dell’anno, occorre (per evitare possibili contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate) effettuare anticipatamente il pagamento in unica soluzione (cod. trib. 107T): in tale fattispecie, non sono previste annualità contrattuali, ma un unico periodo contrattuale a termine (18 mesi); pertanto, va versato il 2% del canone complessivo, senza applicare alcuno sconto: la scontistica, pari alla metà del tasso dell’interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità, a norma dell’art. 5 della Tariffa, Parte prima allegata al DPR n°131/1986, è, infatti, applicabile solo ai contratti pluriennali (ad es. 4+4, 3+2).
Es. Canone annuo contratto di locazione transitorio ordinario di durata di 18 mesi = € 7.200,00
Imposta di registro da versare = € 7.200,00 + € 3.600,00 = € 10.800,00 x 2% = € 216,00
Nel caso in cui il contribuente avesse pagato l’imposta di registro solo per la prima annualità (cod. trib. 115T), versando il 2% del canone annuo, come ci si deve comportare successivamente, ai fini dell’imposta di registro? La fattispecie è atipica: in questi casi, è sempre opportuno rivolgersi all’ufficio di competenza.
Secondo l’indicazione dell'ufficio locale a cui si è rivolto Franco, dovrebbe essere versata l’imposta di registro per la seconda annualità (?), con cod. trib. 112T, nel caso posto ad esempio, pari a € 144,00 (il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione, ai sensi dell’art. 17, comma 3 del DPR n°131/1986, deve essere effettuato sul canone annuale e non su quello semestrale), senza, peraltro, minimo di € 67,00, previsto solo in prima registrazione (cod. trib. 115T) e proroga (114T). A giudizio di chi scrive, si tratta di una impostazione poco convincente: per sanare la fattispecie in questione, occorre versare la differenza dovuta (€ 216,00 - € 144,00), pari a € 72,00: in tale evenienza (non esiste una seconda annualità, ma un periodo contrattuale unico) si suggerisce di riutilizzare il cod. trib. 115T (se si utilizzasse il cod. trib. 107T, occorrerebbe poi correggere l’errato cod. trib. 115T, indicato in registrazione, con una specifica comunicazione all’ufficio competente), sanando la posizione con l’istituto del ravvedimento operoso (cod. trib. 671T), unitamente agli interessi moratori (cod. trib. 731T).
L’insufficiente versamento dell’imposta di registro, può essere regolarizzata, in generale, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n°472/1997, applicando la relativa sanzione che, in base all’art. 71 del DPR n°131/1986, va dal 100% al 200% del valore non dichiarato, sanzione che viene ridotta al 12,50% (1/8 del minimo = 100%). Tuttavia, l’imposta non può essere versata in autoliquidazione da parte del contribuente il quale deve presentare all’ufficio competente una dichiarazione di integrazione entro un anno dalla data in cui è stata compiuta l’infrazione, per ottenere dall’ufficio - a mezzo apposita notifica - la liquidazione della maggiore imposta dovuta, della sanzione amministrativa e degli interessi legali.
E’ il caso di aggiungere che alcuni uffici preposti sul territorio consentono, comunque, al contribuente di autoliquidare l’imposta, pagando la differenza dovuta, la sanzione, che, secondo la loro opinione, seguirebbe l’indirizzo dell’omessa registrazione (?), perciò, entro 1 anno 1/8 del 120% = 15% e interessi legali. Quanto finora esposto testimonia un variegato quadro sanzionatorio che lascia spazio alla discrezionalità dei funzionari pubblici.