Il contratto preliminare deve essere registrato entro venti giorni dalla firma, ed è soggetto all'imposta di registro in misura fissa (168 euro) indipendentemente dal prezzo della compravendita. Sono però dovute imposte proporzionali sulle somme pagate a titolo di acconto o di caparra. Sull'acconto si applica l'imposta di registro del 3%, che potrà essere detratta dall'imposta dovuta al momento del rogito definitivo (ad eccezione dei 168 euro dell'imposta fissa, che non si può mai recuperare). Se la vendita è soggetta a IVA, invece, anche per l'acconto si emette fattura applicando l'IVA, con la stessa aliquota prevista per il prezzo (4% per la prima casa, 10% per le seconde case, 20% per le case di lusso). Sulla caparra si applica sempre l'imposta di registro con l'aliquota dello 0,50%, anche per gli atti soggetti a IVA. Anche l'imposta di registro pagata sulla caparra sarà detratta da quella dovuta al momento del rogito definitivo (ad eccezione dei 168 euro dell'imposta fissa, che non si può mai recuperare), ma ciò non è possibile per le compravendite soggette a IVA, nelle quali l'imposta pagata sulla caparra è sempre un costo aggiuntivo rispetto all'IVA dovuta sulla compravendita, mentre l'IVA sull'acconto non è altro che un'anticipazione dell'IVA che sarebbe comunque dovuta al momento del rogito. Nelle compravendite soggette a imposta di registro, invece, l'imposta proporzionale pagata sull'acconto o sulla caparra rappresenta sempre un anticipo sull'imposta da pagare al rogito.
In passato, nonostante l'obbligo previsto dalla legge, erano in pochi a registrare il contratto preliminare. Oggi però le nuove regole che obbligano a indicare nel rogito i pagamenti avvenuti (anche in precedenza) rendono evidente, agli occhi del fisco, la presenza di un compromesso