In base alla normativa vigente, la compravendita di un terreno qualsiasi purchè non agricolo è soggetta al regime impositivo che segue:
a) Terreni edificabili venduti da privato:
Imposta di registro : 8% - Imposta ipotecaria 2% - Imposta catastale 1%
b) Terreni edificabili venduti da impresa
IVA 20% - Imposta di registro € 168 - Imposta ipotecaria € 168 - Imposta catastale €. 168
c) Terreni edificabili facenti parti di piani particolareggiati convenzionati, diretti alla attuazione di programmi prevalentemente di edilizia convenzionata pubblica, venduti da soggetti privati, con l’obbligo per l’acquirente di attuare l’intervento:
Imposta di registro: 1% - Imposta ipotecaria € 168 - Imposta catastale € 168.
d) imposta pari al 18% del prezzo alla vendita di terreni agricoli, l'imposta si riduce all' 11% per gli imprenditori agricoli e si riduce ulteriormente all' 1% per i coltivatori diretti.
Definizione di terreno edificabile
La legge Bersani-Visco ha chiarito che
ai fini dell'applicazione delle imposte, un terreno si considera edificabile quando è definito tale dallo strumento urbanistico generale adottato dal Comune con delibera del consiglio comunale, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi (art. 36 comma 2 del d.1. 223/2006) , incide quindi sul valore dei terreni, dando per scontata l'approvazione della Regione.
La qualifica di terreno edificabile ha grande rilevanza ai fini fiscali, lci (imposta comunale sugli immobili), perché dal momento in cui un terreno diventa edificabile il Comune può richiedere il pagamento dell'ICI sulla base del valore di mercato, e non della rendita.