mariagrazia82

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ciao a tutti, un signore che ha debiti 50 con equitalia possiede beni per 120 ( terreni e case). rinuncia all'eredità della madre (consistente in locali affittati) e succede per rappresentazione il figlio che accetta.
domanda: ho letto che l'equitalia potrebbe, anche se difficile, impugnare con il 524 la rinuncia ma solo se il patrimonio del debitore sia insufficiente.
siccome è capiente c'e realmente questo pericolo?? se si, l'equitalia cita in giudizio il debitore e chiede anche il sequestro conservativo dei beni dell'eredità? quindi il figlio che ha accettato potrebbe non percepire più gli affitti in corso di giudizio?grazie
 

brina82

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ciao a tutti, un signore che ha debiti 50 con equitalia possiede beni per 120 ( terreni e case). rinuncia all'eredità della madre (consistente in locali affittati) e succede per rappresentazione il figlio che accetta.
domanda: ho letto che l'equitalia potrebbe, anche se difficile, impugnare con il 524 la rinuncia ma solo se il patrimonio del debitore sia insufficiente.
siccome è capiente c'e realmente questo pericolo?? se si, l'equitalia cita in giudizio il debitore e chiede anche il sequestro conservativo dei beni dell'eredità? quindi il figlio che ha accettato potrebbe non percepire più gli affitti in corso di giudizio?grazie

Ma se il debito è 50 e lui ha immobili per 120... Non credo sia necessario impugnare la rinuncia all'eredità!
 

mariagrazia82

Membro Attivo
Privato Cittadino
apposta pure secondo me ma volevo un pare! equitalia vedrà che ha intestati beni e procederà su quelli senza cercarne altri penso..

un parere
 

Avv Luigi Polidoro

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La impugnazione della rinuncia alla eredità può essere proposta dai creditori anche se la rinuncia è avvenuta "senza frode".
La giurisprudenza considera, quale unico presupposto della azione, la sussistenza di una danno per i creditori; danno desumibile tutte e volte in cui i beni personali del rinunciante siano insufficienti a soddisfare il credito vantato.
L'azione viene esercitata sia nei confronti del rinunciante, che di coloro che hanno accettato in suo luogo.
La richiesta di sequestro dei beni è proponibile ma, tanto più sarà evidente la infondatezza della domanda principale (ad esempio per la palese capèienza del patrimonio del rinunciante), tanto più sarà difficile ottenere la misura cautelare patrimoniale,
 

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