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Testo
<blockquote data-quote="schisanoa" data-source="post: 754652" data-attributes="member: 78404"><p>Assolutamente no.</p><p></p><p>La Cassazione ha esplicitamente chiarito che il datore di lavoro non può mai impedire al proprio dipendente di avere un secondo lavoro, se in orario compatibile e svolto per un settore non in diretta concorrenza </p><p></p><p>Cass. sent. n. 13196/2017.</p><p></p><p>Se invece fosse in concorrenza servirebbe l'autorizzazione.</p><p></p><p>E persino in caso di dipendente pubblico (per il quale è generalmente vietato avere un secondo lavoro) ci sono alcune casistiche per le quali NON serve autorizzazione del datore di lavoro:</p><p></p><ul> <li data-xf-list-type="ul">gli incarichi di collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;</li> <li data-xf-list-type="ul">la percezione di profitti derivanti da opere dell’ingegno o da invenzioni industriali di cui il dipendente sia autore o inventore (si pensi al pubblico dipendente che ha scritto un libro e percepisce i diritti d’autore);</li> <li data-xf-list-type="ul">la partecipazione a convegni e seminari. Un pubblico dipendente, se competente in un certo ambito, può essere chiamato a relazionare a un convegno e percepire un compenso dagli organizzatori;</li> <li data-xf-list-type="ul">gli incarichi per i quali è corrisposto solo un rimborso delle spese documentate. Ovviamente il rimborso spese è cosa diversa dal compenso;</li> <li data-xf-list-type="ul">i casi in cui il dipendente, per lo svolgimento dell’incarico, è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo. Sono, queste, situazioni in cui il lavoratore non riveste, sia pure per qualche tempo, un ruolo attivo nell’amministrazione alla quale appartiene;</li> <li data-xf-list-type="ul">coloro che lavorano presso sindacati, se si tratta di incarichi conferiti dalle stesse organizzazioni;</li> <li data-xf-list-type="ul">le attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione, e quelli di docenza e di ricerca scientifica.</li> </ul></blockquote><p></p>
[QUOTE="schisanoa, post: 754652, member: 78404"] Assolutamente no. La Cassazione ha esplicitamente chiarito che il datore di lavoro non può mai impedire al proprio dipendente di avere un secondo lavoro, se in orario compatibile e svolto per un settore non in diretta concorrenza Cass. sent. n. 13196/2017. Se invece fosse in concorrenza servirebbe l'autorizzazione. E persino in caso di dipendente pubblico (per il quale è generalmente vietato avere un secondo lavoro) ci sono alcune casistiche per le quali NON serve autorizzazione del datore di lavoro: [LIST] [*]gli incarichi di collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; [*]la percezione di profitti derivanti da opere dell’ingegno o da invenzioni industriali di cui il dipendente sia autore o inventore (si pensi al pubblico dipendente che ha scritto un libro e percepisce i diritti d’autore); [*]la partecipazione a convegni e seminari. Un pubblico dipendente, se competente in un certo ambito, può essere chiamato a relazionare a un convegno e percepire un compenso dagli organizzatori; [*]gli incarichi per i quali è corrisposto solo un rimborso delle spese documentate. Ovviamente il rimborso spese è cosa diversa dal compenso; [*]i casi in cui il dipendente, per lo svolgimento dell’incarico, è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo. Sono, queste, situazioni in cui il lavoratore non riveste, sia pure per qualche tempo, un ruolo attivo nell’amministrazione alla quale appartiene; [*]coloro che lavorano presso sindacati, se si tratta di incarichi conferiti dalle stesse organizzazioni; [*]le attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione, e quelli di docenza e di ricerca scientifica. [/LIST] [/QUOTE]
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