In data odierna, in una CCIAA avvisano che:
Requisiti di incompatibilità:
non esercitare qualunque altra attività, in qualità di lavoratore sia dipendente che indipendente, ad eccezione:
- dei dipendenti pubblici in regime di tempo parziale non superiore al 50% delle ore totali previste dal contratto;
- dei dipendenti "preposti" di impresa di mediazione;
- dell'attività di mediatore assicurativo, creditizio e di altre attività di mediazione disciplinate da leggi speciali diverse dalla legge 39/89.
- dell'attività di perito in “stima e valutazione di immobili”, iscritto al ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla Camera di commercio, nella suddetta sub-categoria;
- dell'attività di amministratore di condominio.
In un'altra che:
2.4. INCOMPATIBILITÀ.
L’esercizio dell’attività di agenti di affari in mediazione, svolta sia in forma d’impresa sia come mediazione occasionale, è incompatibile, ai sensi del comma 3 dell’art. 5 della Legge n. 39/1989 così come modificato dall’art. 18 della Legge n. 57 del 2001:
a. con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione, (ad eccezione dei dipendenti pubblici in regime di tempo parziale non superiore al 50% delle ore totali previste dal contratto);
b. con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate.
Attenzione. L’esercizio dell’attività di mediazione creditizia e di mediazione assicurativa (c.d. broker) è, viceversa, incompatibile con l’esercizio delle attività di mediazione disciplinate dalla Legge n. 38/89.
È esclusa, inoltre, dal regime di incompatibilità l’attività di perito in “Stima e valutazione di immobili”, iscritto nel Ruolo dei Periti e degli Esperti tenuto dalla Camera di Commercio.
Si ricorda, infine, che l’attività di agente di affari in mediazione è incompatibile con l’esercizio in forma di impresa dell’attività di amministratore di condominio.
Che si deve fare?