Si @Graf.
La legge 39/89, che regola l'attività degli agenti immobiliari è chiara.
La mediazione citata dall'art.5 della l.39/1989 (che stabilisce le incompatibilità) è quella definita dall'art.1754 cc, le cui caratteristiche necessarie sono: assenza di rapporti di collaborazione, dipendenza e rappresentanza.
L'attività degli agenti ed i subagenti di assicurazione evidenzia l'esistenza di rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza in tutte le fattispecie, ad eccezione dei broker assicurativi di cui alla lettera b) della 109/2005, che agiscono sulla base di un incarico da parte di un proprio cliente senza alcun rapporto di collaborazione, dipendenza o rappresentanza.
Infatti il Broker è un mediatore assicurativo professionista che mette in relazione la propria clientela, pubblica o privata, con il mercato assicurativo internazionale per dare copertura ai rischi connessi con la loro attività.
La 39/89, all'art. 5, comma 3, punto b) recita: "L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile: con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate"
Più chiaro di così!!!
O è un gran pasticcio?
La legge 39/89, che regola l'attività degli agenti immobiliari è chiara.
La mediazione citata dall'art.5 della l.39/1989 (che stabilisce le incompatibilità) è quella definita dall'art.1754 cc, le cui caratteristiche necessarie sono: assenza di rapporti di collaborazione, dipendenza e rappresentanza.
L'attività degli agenti ed i subagenti di assicurazione evidenzia l'esistenza di rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza in tutte le fattispecie, ad eccezione dei broker assicurativi di cui alla lettera b) della 109/2005, che agiscono sulla base di un incarico da parte di un proprio cliente senza alcun rapporto di collaborazione, dipendenza o rappresentanza.
Infatti il Broker è un mediatore assicurativo professionista che mette in relazione la propria clientela, pubblica o privata, con il mercato assicurativo internazionale per dare copertura ai rischi connessi con la loro attività.
La 39/89, all'art. 5, comma 3, punto b) recita: "L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile: con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate"
Più chiaro di così!!!
O è un gran pasticcio?
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