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L' Indennità di avviamento commerciale è dovuta anche alla scadenza naturale del contratto di locazione? (12 anni 6+6 )
Grazie e cordiali saluti.
 

jacopoge

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Alla scadenza il contratto, se non viene data disdetta entro l'anno precedente, si rinnova per ulteriori sei anni. Nel caso il proprietario di disdetta vale l'art. 34 della legge 392/78

Art. 34. (Indennità per la perdita dell'avviamento).
In caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui all'art. 27, che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il conduttore ha diritto, per le attività indicate ai numeri 1) e 2) dell'art. 27, ad una indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto; per le attività alberghiere l'indennità è pari a 21 mensilità. Il conduttore ha diritto ad una ulteriore indennità pari all'importo di quelle rispettivamente sopra previste qualora l'immobile venga, da chiunque, adibito all'esercizio della stessa attività o di attività incluse nella medesima tabella merceologica che siano affini a quella già esercitata dal conduttore uscente ed ove il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione del precedente. L'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile è condizionata dall'avvenuta corresponsione dell'indennità di cui al primo comma. L'indennità di cui al secondo comma deve essere corrisposta all'inizio del nuovo esercizio.
 

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