C
Centomini
Ospite
Salve a tutti, in ottica di trasparenza e buon senso, ho predisposto un'informativa relativa al compenso di mediazione.
Se l'iniziativa vi piace, vi autorizzo a trarne spunto per farvi la vostra informativa, sulla base dei contenuti espressi in essa.
NON autorizzo lo scopiazzo "pari-pari" dei contenuti, per un semplice motivo:
la clientela, vedendo tra varie agenzie, sempre una scrittura uguale "pari-pari", potrebbe essere portata a pensare che è solo un foglio, magari predisposto da qualche associazione di categoria, che i mediatori, mettono li tanto per fare: quindi, lo scopiazzo, trovo sia soprattutto penalizzante per chi lo fa e nell'insieme, per tutti noi.
Tanto, sono "tre righe", non ci metterete che 10 minuti a farvi la vostra.
Se alla redazione piace, questo post potrebbe essere messo in alto come "importante".
Ora a voi i commenti; sono curioso di vedere chi coglierà il succo e la definirà una cosa intelligente.
Allego al presente messaggio il documento in oggetto.
Buona giornata
F
L'articolo 1755 del codice civile italiano, recita:
“Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento.
La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità”.
Da cui, si può ricavare che:
Ad integrare il sopraindicato articolo del codice civile, nella parte relativa alla determinazione dell'ammontare riferito al compenso di mediazione, interviene l'articolo 6 della legge 03/02/1989, n. 39, che al comma 2, recita:
“La misura delle provvigioni e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, sono determinate dalle giunte camerali, sentito il parere della commissione provinciale di cui all'articolo 7 e tenendo conto degli usi locali.”
Da cui, si può ricavare che l'ammontare del compenso di mediazione, in primis, dovrebbe scaturire da una trattativa tra il mediatore e ciascuna delle parti.
Come universalmente accettato, detto ammontare è espresso dalla percentuale sul prezzo di compravendita.
Recependo ciò, l'Agenzia Immobiliare ..., alla domanda del cliente, proporrà una percentuale; la definizione della stessa, si avrà dalla conseguente pattuizione.
Quand'è il momento giusto per pattuire la percentuale di mediazione?
Il buon senso vorrebbe, che tale momento sia prossimo alla conclusione del contratto, dimodoché sia il mediatore che le parti, abbiano tutti gli elementi per stabilirla nella maniera più congrua possibile; tuttavia, l'Agenzia Immobiliare ..., lascia al cliente la piena facoltà di decidere: in qualsiasi momento, basta solo chiedere di definirla.
Il titolare
Se l'iniziativa vi piace, vi autorizzo a trarne spunto per farvi la vostra informativa, sulla base dei contenuti espressi in essa.
NON autorizzo lo scopiazzo "pari-pari" dei contenuti, per un semplice motivo:
la clientela, vedendo tra varie agenzie, sempre una scrittura uguale "pari-pari", potrebbe essere portata a pensare che è solo un foglio, magari predisposto da qualche associazione di categoria, che i mediatori, mettono li tanto per fare: quindi, lo scopiazzo, trovo sia soprattutto penalizzante per chi lo fa e nell'insieme, per tutti noi.
Tanto, sono "tre righe", non ci metterete che 10 minuti a farvi la vostra.
Se alla redazione piace, questo post potrebbe essere messo in alto come "importante".
Ora a voi i commenti; sono curioso di vedere chi coglierà il succo e la definirà una cosa intelligente.
Allego al presente messaggio il documento in oggetto.
Buona giornata
F
Informazioni sul compenso di mediazione
L'articolo 1755 del codice civile italiano, recita:
“Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento.
La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità”.
Da cui, si può ricavare che:
- Il compenso di mediazione grava su ciascuna delle parti.
- Il diritto del mediatore a percepire il compenso di mediazione, matura alla conclusione del contratto.
Ad integrare il sopraindicato articolo del codice civile, nella parte relativa alla determinazione dell'ammontare riferito al compenso di mediazione, interviene l'articolo 6 della legge 03/02/1989, n. 39, che al comma 2, recita:
“La misura delle provvigioni e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, sono determinate dalle giunte camerali, sentito il parere della commissione provinciale di cui all'articolo 7 e tenendo conto degli usi locali.”
Da cui, si può ricavare che l'ammontare del compenso di mediazione, in primis, dovrebbe scaturire da una trattativa tra il mediatore e ciascuna delle parti.
Come universalmente accettato, detto ammontare è espresso dalla percentuale sul prezzo di compravendita.
Recependo ciò, l'Agenzia Immobiliare ..., alla domanda del cliente, proporrà una percentuale; la definizione della stessa, si avrà dalla conseguente pattuizione.
Quand'è il momento giusto per pattuire la percentuale di mediazione?
Il buon senso vorrebbe, che tale momento sia prossimo alla conclusione del contratto, dimodoché sia il mediatore che le parti, abbiano tutti gli elementi per stabilirla nella maniera più congrua possibile; tuttavia, l'Agenzia Immobiliare ..., lascia al cliente la piena facoltà di decidere: in qualsiasi momento, basta solo chiedere di definirla.
Il titolare
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