La funzione specifica del deposito è quella di garantire preventivamente il locatore dagli inadempimenti del conduttore (canone compreso) sino alla risoluzione del rapporto. Fino a quando il conduttore non ha pagato i canoni rimanenti, il locatore può trattenere il deposito cauzionale. Se, però, vuole incamerarlo ha bisogno di un titolo esecutivo nei confronti del conduttore per appropriarsene (in tutto o in parte).
Al riguardo, la giurisprudenza della Suprema Corte ha confermato che il locatore, se intende incamerare la cauzione, deve proporre domanda giudiziale, provando di possedere specifici requisiti per trattenerla (obbligazioni inadempiute e/o danni), in quanto “ove il locatore trattenga la somma anche dopo il rilascio dell’immobile da parte del conduttore, senza domanda giudiziale, per l’attribuzione, in tutto o in parte, della stessa a copertura di specifici danni subiti, il conduttore può esigerne la restituzione”.
La compensazione diretta tra il deposito cauzionale e i canoni rimasti impagati è sempre vietata (esiste un’unica sentenza di Cassazione, la n°2501/2002, che indica le condizioni necessarie per tale compensazione, per la quale il rapporto locativo deve essere cessato e il bene restituito e deve sussistere assenza totale di danni, e cioè l’assenza di una possibile domanda di risarcimento, in considerazione proprio della funzione di garanzia attribuita al deposito cui si accennava: tale pronuncia rimane, tuttavia, un caso isolato in giurisprudenza) - salvo la compensazione, in particolari condizioni, ai sensi dell’art. 56 della legge fallimento - in quanto il credito del locatore non è ancora esigibile, anche se nella pratica succede spesso che il locatore e il conduttore determinano la fine del loro rapporto locativo attraverso compensazioni di natura volontaria e stragiudiziale.
Il deposito cauzionale ha natura di pegno irregolare, il che comporta la perdita della proprietà da parte del conduttore: il possesso del pegno è del locatore che può utilizzare la somma costituita nel contratto di locazione come meglio crede (e goderne i frutti di esso), diversamente da quanto prevedeva la vecchia legge 841/1973, che all’art. 4 (ora abrogato) ne imponeva il deposito in un conto corrente vincolato. L’unico obbligo a carico del locatore - se ogni obbligazione viene soddisfatta - è di restituire una somma equivalente più gli interessi legali (se dovuti) maturati fino a tale momento, sempre che non siano già stati corrisposti.
Al riguardo, la giurisprudenza della Suprema Corte ha confermato che il locatore, se intende incamerare la cauzione, deve proporre domanda giudiziale, provando di possedere specifici requisiti per trattenerla (obbligazioni inadempiute e/o danni), in quanto “ove il locatore trattenga la somma anche dopo il rilascio dell’immobile da parte del conduttore, senza domanda giudiziale, per l’attribuzione, in tutto o in parte, della stessa a copertura di specifici danni subiti, il conduttore può esigerne la restituzione”.
La compensazione diretta tra il deposito cauzionale e i canoni rimasti impagati è sempre vietata (esiste un’unica sentenza di Cassazione, la n°2501/2002, che indica le condizioni necessarie per tale compensazione, per la quale il rapporto locativo deve essere cessato e il bene restituito e deve sussistere assenza totale di danni, e cioè l’assenza di una possibile domanda di risarcimento, in considerazione proprio della funzione di garanzia attribuita al deposito cui si accennava: tale pronuncia rimane, tuttavia, un caso isolato in giurisprudenza) - salvo la compensazione, in particolari condizioni, ai sensi dell’art. 56 della legge fallimento - in quanto il credito del locatore non è ancora esigibile, anche se nella pratica succede spesso che il locatore e il conduttore determinano la fine del loro rapporto locativo attraverso compensazioni di natura volontaria e stragiudiziale.
chiaramente niente interessi. non ho ancora approfondito, ma per l'avvocato un deposito è un deposito e non dovrebbe essere nella disponibilità del locatore se non alla fine della locazione e solo se necessario.
Il deposito cauzionale ha natura di pegno irregolare, il che comporta la perdita della proprietà da parte del conduttore: il possesso del pegno è del locatore che può utilizzare la somma costituita nel contratto di locazione come meglio crede (e goderne i frutti di esso), diversamente da quanto prevedeva la vecchia legge 841/1973, che all’art. 4 (ora abrogato) ne imponeva il deposito in un conto corrente vincolato. L’unico obbligo a carico del locatore - se ogni obbligazione viene soddisfatta - è di restituire una somma equivalente più gli interessi legali (se dovuti) maturati fino a tale momento, sempre che non siano già stati corrisposti.