Gli atti integrativi o modificativi di locazione scontano l’imposta di registro (mod. F23; cod. trib. 109T; € 67,00: in tale fattispecie, il mod. F24 ELIDE non è al momento utilizzabile) e di bollo ma non gli accordi di riduzione di canone (volontariamente registrati) non scontano né l’imposta di registro né quella di bollo (art. 19, DL n°133/2014). La disposizione di legge prevede inoltre che “ove la trattativa si concluda con la determinazione di un canone ridotto è facoltà dei comuni riconoscere un’aliquota ridotta dell’imposta municipale propria”.
La riduzione di canone non può oltrepassare il primo quadriennio (ad es. contratto 4+4) ovvero triennio (ad es. contratto concordato 3+2), in quanto il contratto ha una scadenza "Il contratto è stipulato per la durata di anni ..... con decorrenza dal .......... e scadenza il ........ "). Si consiglia, inoltre, di indicare sempre il periodo in cui si va a ridurre il canone (dal ……… al ………. ): un canone ridotto a tempo indeterminato comporterebbe la necessità, in sede di ogni singola annualità, di ripresentare l’accordo in questione, in quanto il software del Registro (prodotto SOGEI) è impostato in modo che, se non è indicato un termine di fine accordo, alla prima annualità in scadenza, il software dell’Amministrazione finanziaria ricarica l’imponibile del canone originario.