Spero di non tediare: il discorso è un po' complesso per gli inevitabili rimandi agli articoli di legge. L’art. 11 della legge n°392/1978, n°392 è la norma cardine del discorso relativo al deposito cauzionale, sia con riferimento alle locazioni di immobili ad uso abitativo, sia con riferimento alle locazioni ad uso diverso, sebbene la sua efficacia sia diversa a seconda dello specifico genere di rapporti locativi al quale esso si applica.
La norma di cui al suddetto articolo stabilisce che il deposito:
a) non può essere superiore a tre mensilità di canone
b) è produttivo di interessi legali da corrispondersi alla fine di ogni anno.
Ora, occorre però operare un distinguo, poiché la nuova disciplina delle locazioni ad uso abitativo (legge n°431/1998) ha fatto salva – ossia non ha abrogato – l’art . 11 della legge dell’equo canone (si veda l’art. 14, legge n°431/1998), ma ha, d’altro canto, abrogato l’art. 79 della medesima legge limitatamente alle locazioni abitative. Pertanto, la dottrina si è interrogata sulla derogabilità dell’art. 11, in presenza dell’abrogazione dell’art. 79. I risultativi interpretativi raggiunti dalla dottrina - bisogna dirlo - non sono univoci, né omogenei, anche se la maggior parte degli studiosi ritiene ormai derogabile non solo la fruttuosità del deposito cauzionale, ma anche, quello della determinazione della sua consistenza, che si ritiene oggi, ben potrebbe essere pattuita in misura superiore a quella delle classiche tre mensilità del canone. Lasciando perdere quest’ultimo aspetto che esula dal caso di specie, si ritiene comunemente che l’eventuale tentativo di ricondurre la pattuizione di un deposito cauzionale infruttifero alla previsione di nullità di cui alll’art. 13, comma 4, della legge n°431/1998 non si applichi in tale fattispecie, tantopiù in un contratto libero lasciato all’autonomia delle parti, con riferimento ad un aspetto accessorio del contratto stesso, in quanto la richiamata norma sanziona di nullità i soli accordi relativi al “canone” difformi rispetto a quanto risulta dal contratto “scritto e registrato” (art. 13, comma 1, legge n°431/1998).
Ne consegue, pertanto, che, con riferimento alle sole locazioni libere (sul regime concordato sarei più cauta, soprattutto se gli accordi territoriali lo vietano) ad uso abitativo instaurate successivamente all’entrata in vigore della legge n°431/1998 (si veda in tal senso, con estrema chiarezza, la sentenza del Tribunale di Modena, 23 luglio 2004), la disciplina del deposito cauzionale risulta derogabile dall’art. 11, legge n°392/1978 dalle parti che possono legittimamente prevedere che il deposito cauzionale non sia produttivo di interessi.
Di contro, per le locazioni di immobili ad uso abitativo concluse anteriormente all’entrata in vigore della legge n°431/1998 e per le locazioni di immobili ad uso diverso, continuano ad applicarsi, imperativamente, i precetti contenuti nell’art. 11 della legge dell’equo canone.