trascrizione...
A cosa serve la trascrizione del contratto preliminare, ed in cosa differisce dalla
registrazione?
La trascrizione del contratto preliminare, prevista dall'art. 2645-bis del codice civile, è
finalizzata a tutelare il promissario acquirente dal pericolo di formalità pregiudizievoli
(cessione dell'immobile promesso a terzi o costituzione di diritti reali sullo stesso;
pignoramenti; sequestri; ipoteche; ecc.), che potrebbero essere trascritte o iscritte contro
il promittente venditore nel periodo che va dalla sottoscrizione del preliminare alla
stipula dell'atto definitivo di compravendita.
Una volta trascritto il preliminare, invece, le successive trascrizioni o iscrizioni contro
il promittente venditore non sono opponibili al promissario acquirente, che quindi sotto
questo profilo è pienamente tutelato.
Contemporaneamente, la trascrizione tutela però anche il promittente venditore,
ponendolo al riparo da responsabilità nei confronti del promissario nel caso in cui si
verificasse uno dei suddetti eventi.
Inoltre la trascrizione del contratto preliminare attribuisce al promissario acquirente un
privilegio in caso di fallimento del promittente venditore (art. 2775-bis del codice
civile); ciò significa che, a seguito della vendita forzata dei beni del fallito ed in sede di
distribuzione del ricavato ai creditori, il promissario acquirente è preferito agli altri
creditori, anche ipotecari, del fallito medesimo.
La registrazione del contratto preliminare non attribuisce invece al promissario
acquirente alcuna tutela sostanziale (se si eccettua il vantaggio della data certa del
contratto preliminare, di cui infra); essa ha valenza essenzialmente fiscale, è cioé
finalizzata al pagamento delle relative imposte allo Stato.
Qual è la forma necessaria ai fini della trascrizione del contratto preliminare?
Ai sensi dell'art. 2645-bis del codice civile, per la trascrizione del contratto preliminare
è richiesta la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata da notaio.
Se non si ritiene necessaria - perché ad esempio vi è un rapporto di fiducia con la parte
promittente venditrice - la trascrizione suddetta, è sufficiente invece una scrittura
privata non autenticata (art. 1351 del codice civile).