trascorso oltre un anno dall'entrata in vigore di questo ennesimo/i adempimento/i legati all'Agenti Immobiliari gradirei vs come sempre gradito supporto per determinare con esattezza il cosa fare e quando...
copio incollo un pezzo dal web che sembra essere contraddittorio come schema informativo:
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ULTERIORI OBBLIGHI DELL’AGENTE IMMOBILIARE
• elaborare una (in sede di identificazione del cliente) relativamente al cliente e alla sua attività concludendo con una valutazione soggettiva in riferimento alle indicazioni e prescrizioni di cui al Dlgs 231/2007, attribuendo una classe di rischio al cliente stesso;
• conservare la documentazione per 10 anni;
• avere la conoscenza diretta del cliente nel corso dell’attività di intermediazione e mantenere un controllo costante, sempre nell’ottica di valutare il potenziale rischio riciclaggio. Qualora l’agente immobiliare non possa, o non sia in grado di effettuare detta verifica deve astenersi dall’instaurare il rapporto continuativo o a proseguire nella operazione occasionale con il cliente e deve valutare se effettuare la segnalazione di possibile operazione sospetta agli organi competenti;
• obbligo, nello svolgimento della propria attività professionale, di illustrare la normativa antiriciclaggio in generale ed in particolare per quanto applicabile all’attività stessa alla clientela, elencando in modo chiaro e comprensibile anche i divieti imposti quali, ad esempio, la non trasferibilità degli assegni per pagamenti vari di valore uguale o superiore a Euro 1.000,00 ovvero l’uso del contante per cifre uguali o superiori ad euro 1.000,00.
Tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti sussistono per un agente immobiliare nella attività di intermediazione immobiliare di permuta e compravendita di beni immobili, di attività di intermediazione nella cessione/affitto di aziende e nei contratti di locazione urbane /affitti per un valore pari o superiore ad euro 15.000,00.
Poiché il MEF non ha ancora dato una chiara indicazione in merito alla corretta interpretazione delle modalità di calcolo del valore della soglia minima nei contratti di locazione, in via del tutto prudenziale si suggerisce di tenere conto del valore del canone annuale e dell’importo dell’eventuale deposito cauzionale.
L’obbligo di dar corso a tutti gli adempimenti antiriciclaggio scatta al momento della conclusione del contratto (proposta accettata/preliminare o, in mancanza dello stesso, atto definitivo) e non già al momento del conferimento dell’incarico (salvo che con l’incarico si generi un rapporto continuativo) o della sottoscrizione della proposta: in questi ultimi due casi sarà sufficiente provvedere a redigere ed a farsi controfirmare dal cliente il Modello di adeguata verifica della clientela e la Scheda di Valutazione del Rischio.
Per riassumere, quando un cliente conferisce un incarico a vendere od a locare un immobile, ovvero quando sottoscrive una proposta d’acquisto/di conduzione in locazione (sempre per importi pari o superiori ad euro 15.000,00), è bene che l’agente immobiliare si attivi per:
• farsi rilasciare il consenso al trattamento dei dati, ovviamente previa informativa, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Privacy);
• fare la copia di un documento valido del cliente e fargli sottoscrivere la scheda dell’adeguata verifica della clientela debitamente compilata;
• inserire i documenti di cui ai punti che precedono nel fascicolo inerente la pratica in corso;
• redigere la scheda di valutazione del rischio;
• se l’affare si conclude, entro 30 giorni dalla conclusione dell’affare, registrare i dati dei clienti nell’ Archivio unico informatico ovvero nel Registro della clientela, numerando il fascicolo dell’operazione di cui al punto che precede ed indicando tale numero nella registrazione dei dati.
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Sarebbe possibile avere uno schema chiaro di come e quando procedere alla compilazione ???
sopra si parla di non obbligo fino a che non scatta l'affare (anche per quanto riguarda l'incarico) poi a seguire l'articolo si contraddice e credo generi confusione nel lettore
quindi vi chiedo
quali sono gli step corretti per adempiere in tutto e per tutto a questa disposizione normativa ?
della serie: oggi prendo un incarico di vendita... cosa devo fare e quale modulo devo compilare o far firmare al cliente... (quanto tempo ho eventualmente dal conferimento dell'incarico ?)
domandi prendo una proposta, cosa devo fare e quale modulo devo firmare l'acquirente...
l'articolo riporta ancora l'Archivio unico informativo ovvero registro della clientela che a quanto sapevo erano stati aboliti entrambi
Sono certo che molti di noi stanno sottovalutando questa procedura e potrebbero commettere errori che costano cari in caso di controlli da parte delle autorità
Grazie a tutti come sempre per i vs preziosi consigli e grande supporto !!!
copio incollo un pezzo dal web che sembra essere contraddittorio come schema informativo:
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ULTERIORI OBBLIGHI DELL’AGENTE IMMOBILIARE
• elaborare una (in sede di identificazione del cliente) relativamente al cliente e alla sua attività concludendo con una valutazione soggettiva in riferimento alle indicazioni e prescrizioni di cui al Dlgs 231/2007, attribuendo una classe di rischio al cliente stesso;
• conservare la documentazione per 10 anni;
• avere la conoscenza diretta del cliente nel corso dell’attività di intermediazione e mantenere un controllo costante, sempre nell’ottica di valutare il potenziale rischio riciclaggio. Qualora l’agente immobiliare non possa, o non sia in grado di effettuare detta verifica deve astenersi dall’instaurare il rapporto continuativo o a proseguire nella operazione occasionale con il cliente e deve valutare se effettuare la segnalazione di possibile operazione sospetta agli organi competenti;
• obbligo, nello svolgimento della propria attività professionale, di illustrare la normativa antiriciclaggio in generale ed in particolare per quanto applicabile all’attività stessa alla clientela, elencando in modo chiaro e comprensibile anche i divieti imposti quali, ad esempio, la non trasferibilità degli assegni per pagamenti vari di valore uguale o superiore a Euro 1.000,00 ovvero l’uso del contante per cifre uguali o superiori ad euro 1.000,00.
Tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti sussistono per un agente immobiliare nella attività di intermediazione immobiliare di permuta e compravendita di beni immobili, di attività di intermediazione nella cessione/affitto di aziende e nei contratti di locazione urbane /affitti per un valore pari o superiore ad euro 15.000,00.
Poiché il MEF non ha ancora dato una chiara indicazione in merito alla corretta interpretazione delle modalità di calcolo del valore della soglia minima nei contratti di locazione, in via del tutto prudenziale si suggerisce di tenere conto del valore del canone annuale e dell’importo dell’eventuale deposito cauzionale.
L’obbligo di dar corso a tutti gli adempimenti antiriciclaggio scatta al momento della conclusione del contratto (proposta accettata/preliminare o, in mancanza dello stesso, atto definitivo) e non già al momento del conferimento dell’incarico (salvo che con l’incarico si generi un rapporto continuativo) o della sottoscrizione della proposta: in questi ultimi due casi sarà sufficiente provvedere a redigere ed a farsi controfirmare dal cliente il Modello di adeguata verifica della clientela e la Scheda di Valutazione del Rischio.
Per riassumere, quando un cliente conferisce un incarico a vendere od a locare un immobile, ovvero quando sottoscrive una proposta d’acquisto/di conduzione in locazione (sempre per importi pari o superiori ad euro 15.000,00), è bene che l’agente immobiliare si attivi per:
• farsi rilasciare il consenso al trattamento dei dati, ovviamente previa informativa, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Privacy);
• fare la copia di un documento valido del cliente e fargli sottoscrivere la scheda dell’adeguata verifica della clientela debitamente compilata;
• inserire i documenti di cui ai punti che precedono nel fascicolo inerente la pratica in corso;
• redigere la scheda di valutazione del rischio;
• se l’affare si conclude, entro 30 giorni dalla conclusione dell’affare, registrare i dati dei clienti nell’ Archivio unico informatico ovvero nel Registro della clientela, numerando il fascicolo dell’operazione di cui al punto che precede ed indicando tale numero nella registrazione dei dati.
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Sarebbe possibile avere uno schema chiaro di come e quando procedere alla compilazione ???
sopra si parla di non obbligo fino a che non scatta l'affare (anche per quanto riguarda l'incarico) poi a seguire l'articolo si contraddice e credo generi confusione nel lettore
quindi vi chiedo
quali sono gli step corretti per adempiere in tutto e per tutto a questa disposizione normativa ?
della serie: oggi prendo un incarico di vendita... cosa devo fare e quale modulo devo compilare o far firmare al cliente... (quanto tempo ho eventualmente dal conferimento dell'incarico ?)
domandi prendo una proposta, cosa devo fare e quale modulo devo firmare l'acquirente...
l'articolo riporta ancora l'Archivio unico informativo ovvero registro della clientela che a quanto sapevo erano stati aboliti entrambi
Sono certo che molti di noi stanno sottovalutando questa procedura e potrebbero commettere errori che costano cari in caso di controlli da parte delle autorità
Grazie a tutti come sempre per i vs preziosi consigli e grande supporto !!!