SERIO52

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buonasera a tutti .sono nuovo del forum .mi ci sono imbattuto per caso e mi e' piaciuto molto da subito.
ho un dubbio e spero che qualcuno possa risolverlo
sto facendo dei lavori , elettrico ,antenne ,fotovoltaico ecc, per un costruttore e ovviamente fatturo con IVA al 4%.
l mio dubbio e':i lavori che l'acquirente della casa (prima casa) mi commissiona posso fatturarli sempre al 4% oppure al 10%?

grazie a tutti coloro che mi daranno una risposta
 

topcasa

Membro Storico
La domanda a cui cerchiamo di dare risposta in questo post è la seguente: quando è possibile usufruire dell’IVA agevolata al 4% o al 10% per i lavori di ristrutturazione edilizia?
C’è poi la questione dell’IVA ordinaria che, a partire dal 17 settembre 2011 è salita al 21% per effetto dell’entrata in vigore della legge 148/2011, che ha convertito in legge dello Stato il decreto 138/2011. Per molti lavori edilizi, infatti, non si applica l’IVA agevolata ma l’aliquota “piena” del 21%, soprattutto se materiali e beni necessari per effettuare i lavori sono acquistati direttamente dal proprietario dell’immobile nel quale sono eseguiti gli interventi di ristrutturazione.
Per capire quando applicare l’IVA al 10% (o addirittura al 4%) e quando al 21%, è necessario preliminarmente distinguere i due ambiti principali nei quali si eseguono i lavori: interventi eseguiti su appartamenti e immobili a prevalente destinazione abitativa (pertinenze comprese) e quelli fatti su edifici a destinazione non abitativa, a uso diverso o, comunque, nei quali la funzione residenziale non è prevalente (per approfondire ulteriormente leggi anche IVA agevolata 10% per ristrutturazioni edilizie: quando si applica e quando no).
Lavori eseguiti su immobili a prevalente destinazione residenziale, pertinenze compreseSe i lavori edilizi vengono effettuati su edifici in cui la funzione abitativa è quella principale, l’IVA agevolata al 10% si applica nei seguenti casi:
- l’acquisto di materiali (piastrelle, pitture, laterizi, ecc.) per interventi di recupero edilizio, purché la posa in opera sia effettuata dal rivenditore;
- l’acquisto di beni finiti (sanitari, caldaie, termosifoni, ecc.) per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, purché la posa in opera sia effettuata dal rivenditore;
- l’acquisto di beni finiti per lavori di ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, restauro e risanamento conservativo, anche senza posa in opera da parte del rivenditore;
- le prestazioni di servizi eseguiti sulla base di contratti di appalto per interventi di recupero edilizio di qualsiasi tipologia.
In un caso specifico, inoltre, l’IVA agevolata è al 4%. Si tratta di tutti i lavori che hanno come obiettivo l’eliminazione delle barriere architettoniche come la messa a norma di un ascensore per consentire l’uso ai disabili o l’installazione di un servo scala o l’abbattimento di gradini per la sostituzione con scivoli.
 

Rosa1968

Membro Storico
La domanda a cui cerchiamo di dare risposta in questo post è la seguente: quando è possibile usufruire dell’IVA agevolata al 4% o al 10% per i lavori di ristrutturazione edilizia?
C’è poi la questione dell’IVA ordinaria che, a partire dal 17 settembre 2011 è salita al 21% per effetto dell’entrata in vigore della legge 148/2011, che ha convertito in legge dello Stato il decreto 138/2011. Per molti lavori edilizi, infatti, non si applica l’IVA agevolata ma l’aliquota “piena” del 21%, soprattutto se materiali e beni necessari per effettuare i lavori sono acquistati direttamente dal proprietario dell’immobile nel quale sono eseguiti gli interventi di ristrutturazione.
Per capire quando applicare l’IVA al 10% (o addirittura al 4%) e quando al 21%, è necessario preliminarmente distinguere i due ambiti principali nei quali si eseguono i lavori: interventi eseguiti su appartamenti e immobili a prevalente destinazione abitativa (pertinenze comprese) e quelli fatti su edifici a destinazione non abitativa, a uso diverso o, comunque, nei quali la funzione residenziale non è prevalente (per approfondire ulteriormente leggi anche IVA agevolata 10% per ristrutturazioni edilizie: quando si applica e quando no).
Lavori eseguiti su immobili a prevalente destinazione residenziale, pertinenze compreseSe i lavori edilizi vengono effettuati su edifici in cui la funzione abitativa è quella principale, l’IVA agevolata al 10% si applica nei seguenti casi:
- l’acquisto di materiali (piastrelle, pitture, laterizi, ecc.) per interventi di recupero edilizio, purché la posa in opera sia effettuata dal rivenditore;
- l’acquisto di beni finiti (sanitari, caldaie, termosifoni, ecc.) per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, purché la posa in opera sia effettuata dal rivenditore;
- l’acquisto di beni finiti per lavori di ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, restauro e risanamento conservativo, anche senza posa in opera da parte del rivenditore;
- le prestazioni di servizi eseguiti sulla base di contratti di appalto per interventi di recupero edilizio di qualsiasi tipologia.
In un caso specifico, inoltre, l’IVA agevolata è al 4%. Si tratta di tutti i lavori che hanno come obiettivo l’eliminazione delle barriere architettoniche come la messa a norma di un ascensore per consentire l’uso ai disabili o l’installazione di un servo scala o l’abbattimento di gradini per la sostituzione con scivoli.
Quindi secondo te quale aliquota deve applicare. C'e un aspetto con non bisogna sottovalutare. Se lui fa fattura direttamente al cliente in alcuni casi e non so se rientra in questo bisogna che l'acquirente faccia una dichiarazione con i suoi dati dove viene infilata la finalità dell'acquisto e richiede l'IVA agevolata. Ma credo si possa solo fare eventualmente per acquisto di sanitari. Poi ripeto non sono sicura.
 

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