Il caso.
Il Tribunale di Roma e successivamente la Corte di Appello, nel confermare la sentenza di primo grado, riteneva interrotto il nesso causale, tra la cosa in custodia e l’evento, dalla condotta negligente, per disattenzione, della condomina respingendo la sua domanda di risarcimento del danno.
La cosa che aveva occasionato l’evento presentava solo un parziale scollamento di una striscia antiscivolo e che non era risultato accertato se lo stesso scollamento preesisteva (o si era determinato con il passaggio).
La Corte di merito aveva considerato, all’ esito dell’istruttoria, la condotta negligente della danneggiata – la quale abitante del palazzo, percorreva, in ora serale e in zona poco illuminata la rampa adiacente una scalinata spingendo un carrozzino con un bambino e parlava contemporaneamente con il marito che scendeva le adiacenti scale – ido nea da sola a causare la caduta, integrando il fortuito che esenta di responsabilità il condominio custode ex art. 2051 c.c.
La difesa della condomina contestava che la Corte di merito aveva valutato a sfavore della ricorrente la mancanza di illuminazione, non aveva dato rilevanza alla circostanza che il condominio, dopo la caduta della ricorrente, aveva potenziato l’illuminazione proprio sul punto del sinistro e sostituito la striscia antiscivolo ed, inoltre, aveva valutato, in modo illogico e insufficiente, incauto il comportamento della danneggiata, sostenendo, in definitiva, la sussistenza del nesso causale tra la cosa e l’evento.
Il ricorso è stato respinto dal collegio giudicante con la sentenza n. 18903/2015.
La valutazione riguardante lo stato dei luoghi, gli interventi successivi di manutenzione degli stessi, il comportamento, incauto, della danneggiata, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla stato della cosa in custodia o dal comportamento della vittima o se vi sia stato un concorso causale tra i due fattori, riguardano valutazioni di merito il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se accompagnato, come nella specie, da valutazioni esenti da vizi logico giuridici.
La Corte aveva già affermato che “ai sensi dell’art. 2051 c.c., allorchè venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito”.
Avv. Luigi De Valeri
Agli agenti immobiliari e a tutti gli iscritti di immobilio.it i migliori auguri per il Santo Natale dallo Studio Legale De Valeri.
Il Tribunale di Roma e successivamente la Corte di Appello, nel confermare la sentenza di primo grado, riteneva interrotto il nesso causale, tra la cosa in custodia e l’evento, dalla condotta negligente, per disattenzione, della condomina respingendo la sua domanda di risarcimento del danno.
La cosa che aveva occasionato l’evento presentava solo un parziale scollamento di una striscia antiscivolo e che non era risultato accertato se lo stesso scollamento preesisteva (o si era determinato con il passaggio).
La Corte di merito aveva considerato, all’ esito dell’istruttoria, la condotta negligente della danneggiata – la quale abitante del palazzo, percorreva, in ora serale e in zona poco illuminata la rampa adiacente una scalinata spingendo un carrozzino con un bambino e parlava contemporaneamente con il marito che scendeva le adiacenti scale – ido nea da sola a causare la caduta, integrando il fortuito che esenta di responsabilità il condominio custode ex art. 2051 c.c.
La difesa della condomina contestava che la Corte di merito aveva valutato a sfavore della ricorrente la mancanza di illuminazione, non aveva dato rilevanza alla circostanza che il condominio, dopo la caduta della ricorrente, aveva potenziato l’illuminazione proprio sul punto del sinistro e sostituito la striscia antiscivolo ed, inoltre, aveva valutato, in modo illogico e insufficiente, incauto il comportamento della danneggiata, sostenendo, in definitiva, la sussistenza del nesso causale tra la cosa e l’evento.
Il ricorso è stato respinto dal collegio giudicante con la sentenza n. 18903/2015.
La valutazione riguardante lo stato dei luoghi, gli interventi successivi di manutenzione degli stessi, il comportamento, incauto, della danneggiata, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla stato della cosa in custodia o dal comportamento della vittima o se vi sia stato un concorso causale tra i due fattori, riguardano valutazioni di merito il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se accompagnato, come nella specie, da valutazioni esenti da vizi logico giuridici.
La Corte aveva già affermato che “ai sensi dell’art. 2051 c.c., allorchè venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito”.
Avv. Luigi De Valeri
Agli agenti immobiliari e a tutti gli iscritti di immobilio.it i migliori auguri per il Santo Natale dallo Studio Legale De Valeri.