Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 28 giugno 2010 n. 15365
La clausola risolutiva espressa contenuta in un contratto di locazione non ha carattere vessatorio e, pertanto, non deve essere approvata per iscritto.
Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza 15365/2010 che ha confemato la decisione della Corte d'appello di Milano che aveva dichiarato risolto un contratto di locazione di immobile a uso commerciale.
Secondo i giudici di legittimità la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, invocata dai proprietari dopo l'inadempimento del conduttore, è perfettamente legittima e non vessatoria con la conseguenza che non è necessaria un'approvazione specifica dell'accordo.
Infatti alla clausola risolutiva espressa, ha concluso la Corte, non deve essere applicato l'articolo 1341 del codice civile "in quanto non particolarmente onerosa".
La clausola risolutiva espressa contenuta in un contratto di locazione non ha carattere vessatorio e, pertanto, non deve essere approvata per iscritto.
Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza 15365/2010 che ha confemato la decisione della Corte d'appello di Milano che aveva dichiarato risolto un contratto di locazione di immobile a uso commerciale.
Secondo i giudici di legittimità la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, invocata dai proprietari dopo l'inadempimento del conduttore, è perfettamente legittima e non vessatoria con la conseguenza che non è necessaria un'approvazione specifica dell'accordo.
Infatti alla clausola risolutiva espressa, ha concluso la Corte, non deve essere applicato l'articolo 1341 del codice civile "in quanto non particolarmente onerosa".