Massimo Chimienti

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Professionista
La plusvalenza si verifica solo nelle ipotesi previste tassativamente dalla legge che sono:
  • La vendita di terreni edificabili (sempre tassata)
  • La vendita di beni immobili acquistati (o costruiti) da meno di cinque anni, con l'esclusione delle abitazioni adibite a prima casa per la maggior parte del tempo.

Prima del 2006 erano escluse dalla tassazione le vendite di immobili pervenuti per successione o donazione.

Dal 4 luglio 2006, è stata reintrodotta la tassazione della plusvalenza in caso di vendita di un immobile ricevuto in donazione, se rivenduto entro cinque anni dal precedente acquisto da parte del donante (resta l'esenzione per gli immobili pervenuti in eredità anche se venduti nei cinque anni).

Il valore iniziale da considerare ai fini dell'imposta è il prezzo a cui il donante aveva in precedenza acquistato l'immobile.

La possibilità di pagare un'imposta sostitutiva al momento della vendita, invece delle imposte ordinarie dovute nella successiva dichiarazione dei redditi, è stata limitata all'ipotesi di vendita di beni immobili acquistati (o costruiti) da meno di cinque anni, (l'imposta sostitutiva dal 3 ottobre 2006 è stata notevolmente aumentata portandola dal 12,50% al 20%).

E' stata invece esclusa la possibilità di avvalersene in caso di vendita di terreni edificabili, per i quali dunque la plusvalenza sarà sempre tassata nella dichiarazione annuale dei redditi.

Cosa accade se Tizio ha ricevuto per donazione una casa di abitazione indipendente (acquistata dal donante prima dei cinque anni precedenti), con circostante suolo edificabile (terreno agricolo ai tempi della donazione)?
Se si vendono separatamente scatta la plusvalenza sul suolo (terreno).
Tuttavia, se con una fusione catastale si fanno graffare le due particelle e si procede con la vendita di una casa con circostante terreno, la plusvalenza non è applicabile.
 

LucaPontellini

Membro Attivo
Agente Immobiliare
La vendita di beni immobili acquistati (o costruiti) da meno di cinque anni, con l'esclusione delle abitazioni adibite a prima casa per la maggior parte del tempo.

Non è necessario che fosse stata acquistata come prima casa.
E' rilevante solamente il fatto che il venditore (o un suo famigliare) vi abbiano effettivamente risieduto per la maggior parte del tempo (più della metà).
 

bixente74

Membro Attivo
Privato Cittadino
scusate l'ignoranza, ma per il calcolo della plusvalenza si considera solo il prezzo di vendita dell'immobile o in aggiunta anche le spese sostenute come il rogito o la mediazione immobiliare?
buona giornata,

bixente74 :fico:
 

Antonello

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Agente Immobiliare
scusate l'ignoranza, ma per il calcolo della plusvalenza si considera solo il prezzo di vendita dell'immobile o in aggiunta anche le spese sostenute come il rogito o la mediazione immobiliare?
Va calcolato il prezzo iniziale di acquisto + tutte le spese sostenute quali pacella notaio, costi di ristrutturazione dimostrabili con fattura, ecc...
 

Antonello

Nuovo Iscritto
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Non è necessario che fosse stata acquistata come prima casa.
E' rilevante solamente il fatto che il venditore (o un suo famigliare) vi abbiano effettivamente risieduto per la maggior parte del tempo (più della metà).
Ero certo che questa agevolazione era riservata alla prima casa.
Sai la normativa sulla seconda?
 

LucaPontellini

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Per antonello:


Testo Unico del 22/12/1986 n. 917

Art. 67 - Redditi diversi.

Testo: in vigore dal 01/01/2007

1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in relazione alla qualita' di lavoratore dipendente:
a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non piu' di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e

le unita' immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari,

nonche', in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante;

Si parla genericamente di unità immobiliari urbane, non è indicato il fatto che siano state acquistate con l'agevolazione prima casa o meno.
 

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