La plusvalenza si verifica solo nelle ipotesi previste tassativamente dalla legge che sono:
Prima del 2006 erano escluse dalla tassazione le vendite di immobili pervenuti per successione o donazione.
Dal 4 luglio 2006, è stata reintrodotta la tassazione della plusvalenza in caso di vendita di un immobile ricevuto in donazione, se rivenduto entro cinque anni dal precedente acquisto da parte del donante (resta l'esenzione per gli immobili pervenuti in eredità anche se venduti nei cinque anni).
Il valore iniziale da considerare ai fini dell'imposta è il prezzo a cui il donante aveva in precedenza acquistato l'immobile.
La possibilità di pagare un'imposta sostitutiva al momento della vendita, invece delle imposte ordinarie dovute nella successiva dichiarazione dei redditi, è stata limitata all'ipotesi di vendita di beni immobili acquistati (o costruiti) da meno di cinque anni, (l'imposta sostitutiva dal 3 ottobre 2006 è stata notevolmente aumentata portandola dal 12,50% al 20%).
E' stata invece esclusa la possibilità di avvalersene in caso di vendita di terreni edificabili, per i quali dunque la plusvalenza sarà sempre tassata nella dichiarazione annuale dei redditi.
Cosa accade se Tizio ha ricevuto per donazione una casa di abitazione indipendente (acquistata dal donante prima dei cinque anni precedenti), con circostante suolo edificabile (terreno agricolo ai tempi della donazione)?
Se si vendono separatamente scatta la plusvalenza sul suolo (terreno).
Tuttavia, se con una fusione catastale si fanno graffare le due particelle e si procede con la vendita di una casa con circostante terreno, la plusvalenza non è applicabile.
- La vendita di terreni edificabili (sempre tassata)
- La vendita di beni immobili acquistati (o costruiti) da meno di cinque anni, con l'esclusione delle abitazioni adibite a prima casa per la maggior parte del tempo.
Prima del 2006 erano escluse dalla tassazione le vendite di immobili pervenuti per successione o donazione.
Dal 4 luglio 2006, è stata reintrodotta la tassazione della plusvalenza in caso di vendita di un immobile ricevuto in donazione, se rivenduto entro cinque anni dal precedente acquisto da parte del donante (resta l'esenzione per gli immobili pervenuti in eredità anche se venduti nei cinque anni).
Il valore iniziale da considerare ai fini dell'imposta è il prezzo a cui il donante aveva in precedenza acquistato l'immobile.
La possibilità di pagare un'imposta sostitutiva al momento della vendita, invece delle imposte ordinarie dovute nella successiva dichiarazione dei redditi, è stata limitata all'ipotesi di vendita di beni immobili acquistati (o costruiti) da meno di cinque anni, (l'imposta sostitutiva dal 3 ottobre 2006 è stata notevolmente aumentata portandola dal 12,50% al 20%).
E' stata invece esclusa la possibilità di avvalersene in caso di vendita di terreni edificabili, per i quali dunque la plusvalenza sarà sempre tassata nella dichiarazione annuale dei redditi.
Cosa accade se Tizio ha ricevuto per donazione una casa di abitazione indipendente (acquistata dal donante prima dei cinque anni precedenti), con circostante suolo edificabile (terreno agricolo ai tempi della donazione)?
Se si vendono separatamente scatta la plusvalenza sul suolo (terreno).
Tuttavia, se con una fusione catastale si fanno graffare le due particelle e si procede con la vendita di una casa con circostante terreno, la plusvalenza non è applicabile.