La risposta è compatibile, ma a condizione che l’attività di amministratore non sia assimilabile a un’attività imprenditoriale con obbligo d’iscrizione nel registro delle imprese. Ciò significa, in concreto, che il mediatore immobiliare non potrà avere, a supporto dell’attività di amministratore, linee telefoniche dedicate, attrezzature informatiche e personale. È questa l’ultima interpretazione che il Ministero dello Sviluppo Economico (Mise), con il protocollo 2447 del 12 gennaio 2015, ha dato di una questione a lungo dibattuta.
Il Mise aveva già affermato in passato la compatibilità tra lo svolgimento dell’attività di mediatore immobiliare e quella di amministratore di condominio. Aveva infatti accolto, nel giugno del 2007, il ricorso di una società di mediazione che si occupava anche di amministrazione di condomini e che era stata cancellata dalla Camera di Commercio di Torino dal Ruolo di “Agenti di affari in mediazione” poiché era stata rilevata l’incompatibilità tra l’esercizio delle due attività. Punto centrale della questione era la natura giuridica dell’attività di amministratore condominiale: si trattava di stabilire se la stessa rientrasse tra quelle menzionante nell’articolo 5 comma 3 della legge 39 del 1989 così come modificata dalla legge 57/2001. La norma sancisce, infatti, l’incompatibilità dell’esercizio dell’attività di mediazione da un lato con l’attività di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, eccetto le imprese di mediazione, dall’altro con l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate.
Mentre la Camera di Commercio riteneva l’attività di amministratore un’attività professionale e imprenditoriale a tutti gli effetti, incompatibile, pertanto, secondo le disposizioni legislative, con quella di mediatore immobiliare, il Ministero dello Sviluppo Economico escludeva invece che l’attività di amministratore potesse configurarsi come professione giacché non esisteva un albo che ne definisse il regime giuridico. Non poteva, inoltre, neppure ritenersi un’attività imprenditoriale giacché l’obbligo d’iscrizione al registro delle imprese sussisteva solo per l’esercizio dell’attività di mediazione, senza riguardare lo svolgimento dell’attività di amministratore di condominio.
Il protocollo del gennaio 2015 si discosta, invece, in buona parte dal precedente (Prot. n. 0154593) del 24 settembre 2013. In quell’occasione il Mise aveva sancito l’incompatibilità tra la professione di mediatore immobiliare e quella di amministratore di condominio, salvo che quest’ultima non fosse svolta «saltuariamente o a titolo di passatempo». In questo caso l’attività di amministratore, non potendo definirsi imprenditoriale, non era soggetta all’obbligo d’iscrizione al registro delle imprese. Era al contrario vietata ogni attività esercitata con «un’organizzazione anche minima di mezzi, al fine di trarne un utile, svolta con criteri di professionalità».
Con l’intervento del 2015 il Ministero dello Sviluppo Economico ha raggiunto una sintesi delle due precedenti posizioni: il mediatore immobiliare può svolgere l’attività di amministratore condominiale, anche in maniera abituale, purché non si tratti di vera e propria attività d’impresa.
Si ricorda che l’attività di amministratore di condominio si configura, ancora oggi, sostanzialmente come esercizio di un mandato con rappresentanza conferito da persone fisiche, i condomini, in nome e per conto delle quali agisce. Neppure la legge 220/2012, che ha riformato la materia condominiale, ha trasformato l’esercizio di quest’attività in una vera e propria professione regolamentata, giacché ancora non esiste un albo né uno specifico registro degli amministratori, nonostante gli stessi siano tenuti a seguire corsi di aggiornamento periodici.