Il compromesso non è un contratto di compravendita e giuridicamente ha valenza solo relativa ma, ai fini della mediazione, da pieno diritto all’agenzia di essere pagata.
Ma cosa stai dicendo? Giuridicamente non conta se su un contratto il titolo riporti compromesso, preliminare o quant'altro. Contano i contenuti e conta il fatto che le parti stanno firmando un contratto ad effetti obbligatori (e non reali). Idem per la proposta d'acquisto.
Il mediatore ha il sacrosanto diritto di richiedere la provvigione (in termini di legge, eticamente potrebbe essere diverso se ha agito in maniera subdola, ma è un'altra storia), qualsiasi cosa succeda dopo, proprio perché il contratto si ritiene concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte (art. 1326 c.c.)
Il mediatore ha comunque diritto alla provvigione anche se poi dovessero sorgere contenziosi tra le parti o una di queste non volesse più procedere con l'acquisto definitivo (rogito), a meno che non abbia taciuto cose rilevanti a danno di una delle parti.
Però, per favore, basta con questa storia che la proposta o addirittura il compromesso non hanno un effetto obbligatorio. Cosa significa che il compromesso ha valenza relativa?
A voler essere pignoli, poi, segnalo anche la differenza tra preliminare e compromesso (Cass. civ. 23 agosto 1997, n. 7935):
"Il compromesso si differenzia sostanzialmente dal preliminare di compravendita; con quest'ultimo le parti si impegnano a stipulare il contratto definitivo di compravendita non volendo che i suoi effetti si producano immediatamente, mentre nel compromesso, meglio definito contratto di vendita con effetti obbligatori, non è necessaria una nuova manifestazione di volontà delle parti inerente al trasferimento della proprietà dell'immobile, convenendo queste solo il differimento dell'adempimento notarile in successivo momento" (tratto da: G.V. Tortorici - Comprare e vendere un appartamento - Edizioni FAG Milano)
Attenzione: la differenza è nei tempi in cui si producono gli effetti obbligatori. Entrambi sono contratti ad effetti obbligatori. Il compromesso, quindi, da quanto si evince, è una forma "più forte" del preliminare.