Il contratto di agenzia non di rado dà origine nel corso del rapporto o alla sua conclusione a controversie giudiziarie a seguito del deterioramento dei rapporti tra il preponente e l’agente.
Di recente la Cassazione lavoro con la sentenza n. 19300 del 29 settembre 2015 si è nuovamente pronunciata in materia.
Gli assunti della Corte meritano di essere proposti all’ attenzione di tutti coloro che sono parti del contratto in questione, preponenti e agenti.
“Nei rapporto dì agenzia il preponente ha l’obbligo, ai sensi dell’art. 1749 c.c., di agire con correttezza e buona fede nei confronti dell’agente, potendo la violazione di detti obblighi contrattuali configurare, in base alla gravità delle circostanze, giusta causa di scioglimento dello stesso rapporto di agenzia, in applicazione analogica dell‘art. 2119 c.c, con il consequenziale diritto dell’agente recedente all’ indennità prevista dall’ art. 1751 c.c. in caso di cessazione del rapporto, alla condizione della specifica allegazione e deduzione di una concreta violazione di tale obbligo, senza tuttavia che sul preponente gravi un obbligo di tutela degli interessi dell’agente attraverso l’imposizione di regole di conservazione dei contratti procurati a garanzia dell’interesse (e dell’immagine) di colui che abbia concorso a procurarli; non sussistendo, a differenza che nel rapporto di lavoro subordinato, un suo obbligo, analogo a quello del datore di lavoro, di protezione della professionalità dei lavoratore dipendente”.
Vale la pena di ricordare per non incappare nelle eccezioni del preponente-controparte che il diritto a percepire le provvigioni si prescrive in cinque anni ex art.2948 n.4 c.c. che indica il termine prescrizionale per “…gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
Il termine decorre dalla scadenza dell’obbligo da parte del preponente di pagare le provvigioni e si applica anche in caso di parziale pagamento delle provvigioni dovute, prescrivendosi in tal caso nel medesimo periodo e a far data dalle singole scadenze di pagamento il diritto alla percezione delle differenze maturate.
La prescrizione, si faccia attenzione, decorre anche durante il rapporto.
Per le indennità di fine rapporto e sostitutiva del preavviso la prescrizione è decennale.
Avv. Luigi De Valeri
Di recente la Cassazione lavoro con la sentenza n. 19300 del 29 settembre 2015 si è nuovamente pronunciata in materia.
Gli assunti della Corte meritano di essere proposti all’ attenzione di tutti coloro che sono parti del contratto in questione, preponenti e agenti.
“Nei rapporto dì agenzia il preponente ha l’obbligo, ai sensi dell’art. 1749 c.c., di agire con correttezza e buona fede nei confronti dell’agente, potendo la violazione di detti obblighi contrattuali configurare, in base alla gravità delle circostanze, giusta causa di scioglimento dello stesso rapporto di agenzia, in applicazione analogica dell‘art. 2119 c.c, con il consequenziale diritto dell’agente recedente all’ indennità prevista dall’ art. 1751 c.c. in caso di cessazione del rapporto, alla condizione della specifica allegazione e deduzione di una concreta violazione di tale obbligo, senza tuttavia che sul preponente gravi un obbligo di tutela degli interessi dell’agente attraverso l’imposizione di regole di conservazione dei contratti procurati a garanzia dell’interesse (e dell’immagine) di colui che abbia concorso a procurarli; non sussistendo, a differenza che nel rapporto di lavoro subordinato, un suo obbligo, analogo a quello del datore di lavoro, di protezione della professionalità dei lavoratore dipendente”.
Vale la pena di ricordare per non incappare nelle eccezioni del preponente-controparte che il diritto a percepire le provvigioni si prescrive in cinque anni ex art.2948 n.4 c.c. che indica il termine prescrizionale per “…gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
Il termine decorre dalla scadenza dell’obbligo da parte del preponente di pagare le provvigioni e si applica anche in caso di parziale pagamento delle provvigioni dovute, prescrivendosi in tal caso nel medesimo periodo e a far data dalle singole scadenze di pagamento il diritto alla percezione delle differenze maturate.
La prescrizione, si faccia attenzione, decorre anche durante il rapporto.
Per le indennità di fine rapporto e sostitutiva del preavviso la prescrizione è decennale.
Avv. Luigi De Valeri
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