Un Comune campano aveva emesso ordinanza di demolizione e rimessa in pristino dei luoghi nei confronti di un cittadino che aveva fatto costruire una tettoia a copertura del suo terrazzo.
Nel concreto per comprendere la vicenda si trattava di una tettoia in legno e tegole, posta a protezione di un terrazzo, di m. 11,00 per 4,00, sul lato est, di altezza variabile da m. 2,50 a m. 3,00, e di un’ulteriore tettoia, collocata sul fronte nord, di m. 5,70 per m. 4,00, anch’essa di altezza variabile da m. 2,40 a m. 3,00.
A sostegno del ricorso al TAR il proprietario aveva tra l'altro lamentato la violazione dell’art. 3 della legge 241/90 e del DPR 380/01, stante non solo la natura pertinenziale dell’opera in questione, ma anche la sua caratteristica strutturale di essere aperta sui tre lati.
Il TAR della Campania aveva respinto integralmente il ricorso, rilevando la legittimità del provvedimento di demolizione e pertanto il proprietario si era rivolto al Consiglio di Stato.
La difesa dell’appellante, rileva il giudice amministrativo, aveva dedotto con il ricorso anche la ‘modestia’ della tettoia mentre rilevava la circostanza che la tettoia incideva sulla sagoma dell’edificio.
Né rileva la deduzione secondo cui si tratterebbe di un’opera di natura pertinenziale.
Più volte il Consiglio di Stato ha ricordato che occorre il titolo edilizio per la realizzazione di nuovi manufatti, anche se si possano qualificare come pertinenze.
Precisano i giudici della VI sezione che "la qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile soltanto ad opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un'opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et similia, ma non anche opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all'opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa, tale, cioè, che non ne risulti possibile alcuna diversa utilizzazione economica. "
"Nell’ordinamento statale vi è il principio generale per il quale occorre il rilascio della concessione edilizia quando si tratti di un «manufatto edilizio» salva una diversa normativa regionale o comunale, ai fini edilizi manca la natura pertinenziale quando sia realizzato un nuovo volume, su un’area diversa ed ulteriore rispetto a quella già occupata dal precedente edificio, ovvero sia realizzata una qualsiasi opere, come una tettoia, che ne alteri la sagoma.
Viceversa, il testo unico attribuisce rilevanza urbanistica ed edilizia alle pertinenze, ammettendo all’art. 3, comma 1, lett. e.6) che specifiche regole siano contenute nelle «norme tecniche degli strumenti urbanistici» e poiché non è stato dedotto che una norma tecnica dello strumento urbanistico del Comune abbia considerato irrilevante la tettoia sotto il profilo edilizio, la censura anche per questo profilo va respinta.
Il Consiglio di Stato sezione VI con la sentenza del 2-16 febbraio 2017 n. 694 ha respinto il ricorso confermando la validità dell'ordinanza comunale
Nel concreto per comprendere la vicenda si trattava di una tettoia in legno e tegole, posta a protezione di un terrazzo, di m. 11,00 per 4,00, sul lato est, di altezza variabile da m. 2,50 a m. 3,00, e di un’ulteriore tettoia, collocata sul fronte nord, di m. 5,70 per m. 4,00, anch’essa di altezza variabile da m. 2,40 a m. 3,00.
A sostegno del ricorso al TAR il proprietario aveva tra l'altro lamentato la violazione dell’art. 3 della legge 241/90 e del DPR 380/01, stante non solo la natura pertinenziale dell’opera in questione, ma anche la sua caratteristica strutturale di essere aperta sui tre lati.
Il TAR della Campania aveva respinto integralmente il ricorso, rilevando la legittimità del provvedimento di demolizione e pertanto il proprietario si era rivolto al Consiglio di Stato.
La difesa dell’appellante, rileva il giudice amministrativo, aveva dedotto con il ricorso anche la ‘modestia’ della tettoia mentre rilevava la circostanza che la tettoia incideva sulla sagoma dell’edificio.
Né rileva la deduzione secondo cui si tratterebbe di un’opera di natura pertinenziale.
Più volte il Consiglio di Stato ha ricordato che occorre il titolo edilizio per la realizzazione di nuovi manufatti, anche se si possano qualificare come pertinenze.
Precisano i giudici della VI sezione che "la qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile soltanto ad opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un'opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et similia, ma non anche opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all'opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa, tale, cioè, che non ne risulti possibile alcuna diversa utilizzazione economica. "
"Nell’ordinamento statale vi è il principio generale per il quale occorre il rilascio della concessione edilizia quando si tratti di un «manufatto edilizio» salva una diversa normativa regionale o comunale, ai fini edilizi manca la natura pertinenziale quando sia realizzato un nuovo volume, su un’area diversa ed ulteriore rispetto a quella già occupata dal precedente edificio, ovvero sia realizzata una qualsiasi opere, come una tettoia, che ne alteri la sagoma.
Viceversa, il testo unico attribuisce rilevanza urbanistica ed edilizia alle pertinenze, ammettendo all’art. 3, comma 1, lett. e.6) che specifiche regole siano contenute nelle «norme tecniche degli strumenti urbanistici» e poiché non è stato dedotto che una norma tecnica dello strumento urbanistico del Comune abbia considerato irrilevante la tettoia sotto il profilo edilizio, la censura anche per questo profilo va respinta.
Il Consiglio di Stato sezione VI con la sentenza del 2-16 febbraio 2017 n. 694 ha respinto il ricorso confermando la validità dell'ordinanza comunale
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