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Testo
<blockquote data-quote="siseph" data-source="post: 44638" data-attributes="member: 4094"><p></p></blockquote><p>Clausola di esclusiva. Per non correre il rischio di veder sfumare l’affare perché portato a termine da un altro mediatore, le Agenzie immobiliari inseriscono la clausola di esclusiva con la quale viene ad essere limitata la libertà di contrattare del consumatore. La violazione di tale clausola comporta spesso la previsione del pagamento di una penale, della cui vessatorietà abbiamo già trattato.</p><p>L’inefficacia della clausola di esclusiva risiede nell’articolo 1469 bis, n. 18, comportando una restrizione alla libertà contrattuale del consumatore nei rapporti con i terzi.</p><p></p><p>[/QUOTE]</p><p></p><p>18) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facolta' di opporre eccezioni, deroghe alla competenza</p><p>dell'autorita' giudiziaria, limitazioni all'allegazione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova,</p><p>restrizioni alla liberta' contrattuale nei rapporti con i terzi;</p><p></p><p> ...Ma quindi la clausola di esclusiva? Sarebbe a dire che anche con un incarico in esclusiva il cliente ha il diritto di contrattare per conto suo e poi avvisa l'agente che ha già proposta, o magari ha già venduto e via? </p><p>E' così? non pensavo... <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/confused.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":confuso:" title="Confuso :confuso:" data-shortname=":confuso:" /></p><p>[/QUOTE]</p>
[QUOTE="siseph, post: 44638, member: 4094"] [/QUOTE]Clausola di esclusiva. Per non correre il rischio di veder sfumare l’affare perché portato a termine da un altro mediatore, le Agenzie immobiliari inseriscono la clausola di esclusiva con la quale viene ad essere limitata la libertà di contrattare del consumatore. La violazione di tale clausola comporta spesso la previsione del pagamento di una penale, della cui vessatorietà abbiamo già trattato. L’inefficacia della clausola di esclusiva risiede nell’articolo 1469 bis, n. 18, comportando una restrizione alla libertà contrattuale del consumatore nei rapporti con i terzi. [/QUOTE] 18) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facolta' di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorita' giudiziaria, limitazioni all'allegazione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla liberta' contrattuale nei rapporti con i terzi; ...Ma quindi la clausola di esclusiva? Sarebbe a dire che anche con un incarico in esclusiva il cliente ha il diritto di contrattare per conto suo e poi avvisa l'agente che ha già proposta, o magari ha già venduto e via? E' così? non pensavo... :-? [/QUOTE]
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