allberto

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
Ciao a tutti, mi trovo in una strana situazione.
Mia madre mi ha concesso il diritto di abitazione in una casa che era anni che non abitava inserita in un condominio di 12 appartamenti.
La corte è molto bella ed è stata ristruttura una decina di anni fa.
Purtroppo i miei vicini anziché essere persone civili, fanno quello che vogliono incuranti dei regolamenti condominiali.
Esempi eclatanti sono le macchine all'interno della corte (non si può salvo chi ha il posto auto), stendono i panni fuori, hanno messo tavolini e sedie nella corte a mò di bar, mettono le biciclette dove vogliono, usano i vani scala come magazzino ect.
Essendo l'ultimo arrivato ma ritenendomi una persona civile ho subito chiesto all'amministratore di sistemare le cose.
Lui afferma che chiama le persone ma da quel che ho capito, visto che nulla cambia, neppure per un giorno lui non lo faccia perché è loro amico e ci tiene a essere rieletto da loro.
Come mi consigliate di procedere?
Calcolate che da due anni non viene pagata l'assicurazione del condominio perché mancano i soldi a causa della gente che non paga.

É assurda questa cosa soprattutto perché sono tutti proprietari ma tutti si disinteressano.
 

Procicchiani

Membro Attivo
Amm.re Condominio
devi trovare qualcuno che voglia cambiare le cose come te, da solo non puoi fare nulla

impara a conoscere i tuoi vicini, individua per ognuno quel che può interessargli
alcuni di voi hanno il posto auto, altri no? tutti quelli che hanno il posto auto, desiderano come te, l'ordine per poter parcheggiare senza fatica e dove temere di strisciare una pachina etc...

chi ha la finestra presso l'angolo bar, desidera il silenzio
....


fatto questo all'ass ordinaria e/o ad un ass richiesta da te, in base all'art 66 d.a.c.c. fate mettere all'odg
5) Regolamentazione uso spazi comuni
- individuazione spazio da destinare e attrezzare per il parcheggio biciclette
- individuazione spazio da destinare a "angolo ricreativo" con panchine, tavoli, sedie ... allontanandosi dalla finestre della camera da letto di .... e ... (altre esigenze)
- ...

ovviamente dovete avere le idee chiare su come far convivere le diverse esigenze
non puoi fregartene delle esigenze degli altri solo perchè non sono le tue


dal punto di vista della legge, il cortile serve per dare aria e luce al fabbricato, poi come area di passaggio per raggiungere chi il garage, chi il posto auto, chi l'entrata sul retro etc... salvaguardate queste esigenze, nulla impedisce all'assemblea di individuare altre esigenze/usi da approvare come da art. 1138 è possibile rispettare i limiti previsti dall'art. 1102 c.c.

Ti riporto gli articoli di legge citati:
Art. 66 d.a.c.c.
L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per deliberazioni indicate dall' art. 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall' amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne e' fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.
In mancanza dell'amministratore, l'assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria puo' essere convocata a iniziativa di ciascun condomino.
L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza
-------------------------------------------------------
Art. 1138
(Regolamento di condominio)

Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione.

Ciascun condomino può prendere l'iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente.

Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136 e trascritto nel registro indicato dall'ultimo comma dell'articolo 1129. Esso può essere impugnato a norma dell'articolo 1107.

Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118 secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137.

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Art. 1102
(Uso della cosa comune)

Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.

IN BASE A QUESTO ARTICOLO SE INDIVIDUATE E ATTREZZATE CON PORTA BICI, UN AREA PER LE BICI, DEVE ESSERCI POSTO PER 1 BICI A FAMIGLIA O PER 2 BICI A FAMIGLIA O 3 BICI A FAMIGLIA ...
 

Antonio Troise

Membro Storico
Agente Immobiliare
per prima cosa ti devi fare un'assicurazione sulla casa e che ti copre anche anche la tua quota per eventuali danni condominiali.
Con le persone "incivili" non ci vuole una persona "civile", ma una più incivile di loro!
 

Procicchiani

Membro Attivo
Amm.re Condominio
Per la questione dei conti
ma prima trova altri che come te ci tengono

chiedi all'amministratore di presentare alla prossima assemblea un consuntivo con bilancio che indichi chiaramente quali fornitori devono essere ancora pagati
se non avete i fondi per l'assicurazione, non li avete nemmeno per altre spese e non dovreste averle anche per l'amministratore

e fai rimettere all'odg stipula polizza globale fabbricati con garanzia spese legali per poter fare i decreti ingiutivi ai morosi

Art. 1130 diche che

L'amministratore deve (non dice può !!!!):

1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini e curare l'osservanza del regolamento di condominio;

2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini;

3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni;

4) compie gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio.

Egli, alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della sua gestione.
 

Procicchiani

Membro Attivo
Amm.re Condominio
per prima cosa ti devi fare un'assicurazione sulla casa e che ti copre anche anche la tua quota per eventuali danni condominiali.
Con le persone "incivili" non ci vuole una persona "civile", ma una più incivile di loro!

attarus, ci vuole diplomazia, deve trovare alleati, altrimenti la casa diviene un inferno, invece che un rifugio

se si fà una polizza per conto proprio, mi raccomando di farla di durata annuale
la bersani è stata modificata, sono ritornati i contratti di lunga durata non disdettabili anno per anno
 

allberto

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
Gentilissima Procicchiani, ciò che dici è interessante, corretto ed esaustivo, il problema è che l'amministratore fa l'orecchio da mercante e io vorrei capire cosa fare se lui non fa ciò che gli chiedo.

Qui tutti fanno quelli che vogliono, le auto che possono stare nella corte devono essere 3 mentre sono 6, nessuno si lamenta perché quelli che mettono l'auto chiudono l'occhio all'altro che fa un'altra cosa che non potrebbe; un circolo vizioso e mafioso.

A me non sta bene, all'amministratore non interessa nulla, neppure che la gente non paga le rate, a lui gli interessa solamente il suo stipendio.

La cosa bella è che io passo dalla parte del torto perché sono l'unico che si lamenta!!!

Io manderei tutti ai lavori forzati e insegnerei cosa vuol dire civiltà.
 

Procicchiani

Membro Attivo
Amm.re Condominio
senza la collaborazione degli altri, nessuno può fare nulla, ne il tuo amministratore, ne altri

lavorati ai fianchi tutti gli altri, crea vari fronti di lamentela ... rompi il loro muro <tolleriamo perchè ...> e <tu sei il nemico, quello che si lamenta di tutti> ...
se chiedi un assemblea per cambiare amministratore, ti saranno tutti contro
se fai un azione legale per mandarlo via, sempre che ci siano gli estremi, a parte il fatto che nulla gli impedisce di essere comunque rinominato, paghi le spese legali ....
il vero nemico non è l'amministratore, lui si limita ad adeguarsi al volere della massa condomino, il nemico è il degrado sociale del tuoi vicini
 

allberto

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
Il mio vicino di pianerottolo non paga le spese da più di un anno, premetto che ha un attività e di soldi sta bene, oltre a ciò parcheggia il passeggino e tutto ciò che vuole attaccato alla mia porta.
L'altra sotto stende i panni fuori e parcheggia nel mezzo al cortile.
L'altro parcheggia sotto.
Un altro parcheggia la moto del figlio nel cortile, ha fuori il tavolino e i panni a mò di 3 mondo.
L'altro parcheggia fuori....

Con chi mi dovrei aggregare??!!!

Per me è una situazione temporanea fino a quando mi decido dove andare, mi spiace solo perché la corte è molto bella, è una ristrutturazione curata ma purtroppo in questo stato perde tutto il suo fascino e il valore.
 

Procicchiani

Membro Attivo
Amm.re Condominio
ho avuto un condomino che non ci leggeva il verbale dove ci si lamentava del suo porta scarpe nell'ingresso
le circolari non le leggeva ...

un giorno sono sparite le scarpe, restituite dopo 3 gg ha capito e il porta scarpe è stato messo in casa

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il passeggino può cadere ... di fronte alla loro porta
o si può bagnare
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chi abita sopra a chi mette i panni in fuori, può lavare il suo terrazzo a secchiate con acqua rimasta dalla pulizia del pavimento ...

oppure se ci arrivi passando li sotto, possono i panni, cadere .... non erano fissati bene:shock: e volare viciono alle ruote di chi parcheggia nel centro del cortile o sopra la moto magari toccare il motore della moto


:rabbia: se volete farvi la guerra fatela
 

Artan

Membro Attivo
Agente Immobiliare
il codice civile è abbastabza chiaro, bisogna poi vedere cosa recita il regolamento ( che è di natura contrattuale) di Condominio
Art. 1130
Attribuzioni dell'amministratore.
L'amministratore deve:
1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini e curare l'osservanza del regolamento di condominio;
2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini;
3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni;
4) compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio.
Egli, alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della sua gestione.



Art. 1131
Rappresentanza.
Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo precedente o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi.
Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto.
Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini.
L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni.
 

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