salvatoremurgia

Nuovo Iscritto
Salve
sono un nuovo iscritto. A proposito di amministratori avrei una domanda da porre:
A fronte di una delibera in assemlea di condominio su lavori di riparazione derivanti da vizi di costruzione ,concordati dalla maggioranza dei condomini per una esecuzione a spese del condominio, posso estranearmi alla partecipazione alla contribuzione delle spese di tali lavori?
In particolare esiste una infiltrazione sul pavimento androne scale che provoca infiltrazone ed umidità com muffa negli appartamenti al piano rialzato mentre il mio alloggio sito al primo piano non è interessato da questo inconveniente. Lo stabile ha quattro anni e presenta lavori non terminati come intonaci di parti comuni, verniciature ringhiere e balconi etc ...
Se l'amministratore (nominato dal costruttore) non procede (...ovviamente) nell'obbligare quest'ultimo ad ottemperare quanto previsto dall'articolo 1669 del CC, come debbo comportarmi senza incorrere in sanzioni che costerebbero, penso, cifre non indifferenti?
Certo della cortese attenzione porgo i miei distinti saluti.
 

paolo ferraris

Membro Ordinario
Agente Immobiliare
...per non pagare le spese approvate da un assemblea devi aver impugnato la delibera e portato tutto da un avvocato per far causa al costruttore...perchè non sono stati finiti i lavori?...voi al costruttore avete pagato tutto?...
 

paolo ferraris

Membro Ordinario
Agente Immobiliare
...presumo che tu non voglia portare la pratica da un legale...ma se ho capito bene delle semplici infiltrazioni nel vano scale non sono da considerarsi "strutturali" e dunque non ricadono nelle garanzie decennali ma in quelle biennali...se il condominio ha 4 anni....e il problema è sorto adesso...cmq non puoi dire "che il problema non è mio perchè stò al primo piano"...l'androne è parte COMUNE...e bisogna intervenire sennò quelli al piano terra fanno causa al resto del condominio...in ultima analisi Qualsiasi Condomino può agire nei confronti del costruttore se ritiene che questi non abbia fatto tutto ciò che aveva promesso (da capitolato), e andare avanti nella causa anche se il resto del condominio non è d'accordo e non ha voluto "intimare" all'amministratore di agire per le parti comuni...ecc...ecc...
Auguri!
 

noelferra

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
Sei legato alla volonta' dell'assemblea, ma puoi altrimenti ribellarti anche da solo con un tuo legale.
Se le riparazioni sono approvate dall'assemblea non puoi esimerti.
Cerca di convincere gli altri condomini a muoversi verso ilo costruttore, in quanto per le costruzioni, oltre ai lavori no0n finiti esiste anche per quelli finiti, la garanzia decennale.
Auguri
Noel
 

salvatoremurgia

Nuovo Iscritto
da quanto ho capito documentandomi in internet, l'articolo 1669 del codice civile obbliga l'amnistratore a imporre al costruttore la risoluzione del problema anche senza la maggioranza in millesimi dei condomini.
Il costruttore è tenuto a rispondere dei gravi vizi di costruzione.
Viene in causa anche l'articolo 3753 del 15-4-1999 della cassazione "l'umidità conseguente a inadeguata coibentazione delle strutture perimetrali di un edificio...ove sia compromessa l'abitabilità e il godimento del bene, grave difetto dell'edificio ai fini della responsabilità del costruttore ex art. 1669"".

Quindi l'aministratore è obbligato a far intervenire il costruttore per la risoluzione del difetto?
 

paolo ferraris

Membro Ordinario
Agente Immobiliare
...si è obbligato laddove il "difetto" gli è stato segnalato eo per le parti comuni...devono essere però "GRAVI VIZI DI COSTRUZIONE"...la sentenza della Cassazione che citi bisogna vedere a cosa si riferisce e cmq è stata EMANATA proprio a seguito di una CAUSA...intentata da chi ne era danneggiato...cmq se l'assemblea ha deciso altrimenti tu se non sei d'accordo DEVI necessariamente rivolgerti ad un legale ed impugnare le delibere ....sennò pagare....saluti!
 

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