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Beneficiari della detrazione fiscale possono essere tutti coloro che sono assoggettati all'IRPEF. La detrazione spetta a chiunque sostenga le spese per gli interventi, quindi non solo ai proprietari, ma anche agli inquilini, ai comodatari, ai nudi proprietari, agli usufruttuari. E' pur vero che all'atto del saldo lavori il proprietario originario era un ex proprietario, ma ritengo possa detrarre comunque la spesa e far valere la delibera assembleare in caso di eventuale contenzioso col fisco.
In teoria le detrazioni sono perse, ma perchè fare un regalo al fisco? Ritengo che il venditore indicherà nella dichiarazione dei redditi dell'anno prossimo la proprietà per circa 150 giorni, con relativo imponibile IRPEF. Avrà la dichiarazione dell'Amministratore del Condominio che recherà l'indicazione delle spese sostenute nel 2010, ripartite per i millesimi di spettanza ad ogni condomino e, se vorrà, potrà riportare nel quadro N la sua quota di detrazioni. Chi controllerà in maniera automatizzata la dichiarazione troverà riscontro tra la P.IVA del condominio e del percettore della somma. Solo in caso di ulteriori accertamenti presso l'Uff. del Registro potrebbe emergere una discrepanza di date tra l'atto di vendita ed il pagamento del bonifico, giustificabile da parte del contribuente esibendo la delibera condominiale e successiva scrittura dove si impegnava a sostenere le spese.
P.S. per Tremonti e soci: non è istigazione ad eludere il fisco, io mi comporterei così.
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