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L'ascensore deve considerarsi di proprietà comune anche dei condomini proprietari di negozi siti al piano terreno
Tribunale Rovigo Civile, Sentenza del 31 maggio 2007, n. 61
In tema di condominio, l'ascensore deve considerarsi di proprietà comune anche dei condomini proprietari di negozi siti al piano terreno, poiché occorre fare riferimento non all'utilizzo in concreto ma alla potenzialità del medesimo. La sostituzione dell'argano e del motore di un ascensore condominiale, non può avere altra finalità che la conservazione dell'ascensore stesso ed è atto di amministrazione ordinaria della cosa comune, non comportando innovazione
Scale condominiali e negozi su strada
"Le scale, essendo elementi strutturali necessari alla edificazione di uno stabile condominiale e mezzo indispensabile per accedere al tetto e al terrazzo di copertura, conservano la qualità di parti comuni, così come indicato nell'art. 1117 cod.civ., anche relativamente ai condòmini proprietari di negozi con accesso alla strada, in assenza di titolo contrario, poiché anche tali condòmini ne fruiscono quanto meno in ordine alla conservazione e manutenzione della copertura dell'edificio". Lo ha stabilito la Cassazione, con una sentenza (n. 15444/'07) che nella fattispecie ha confermato la sentenza d'appello che aveva ritenuto nullo l'accordo avente ad oggetto la cessione del diritto reale d'uso del pianerottolo del quarto piano di un edificio e della sovrastante scala a chiocciola, in quanto privo del necessario consenso di tutti i condòmini ed in particolare di quello dei proprietari dei negozi siti al piano terreno e con accesso alla strada.