Il caso che, da giuslavorista, sottopongo ai lettori di immobilio.it è stato deciso pochi giorni fa e riguardava due sorelle che avevano svolto mansioni di portierato in un condominio.
Dopo il Tribunale di Roma anche la Corte d' Appello aveva respinto la domanda delle due lavoratrici con cui avevano convenuto in giudizio un condominio chiedendo accertarsi il loro rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del medesimo nel corso di dodici anni con la condanna al pagamento delle differenze retributive maturate.
Le due sorelle avevano chiesto dichiararsi illegittimo il licenziamento intimato dal condominio e la condanna al risarcimento dei danni anche non patrimoniali subiti nonchè il rimborso delle somme spese per i lavori effettuati nell'immobile del condominio in cui avevano vissuto.
La Corte d'Appello aveva escluso la configurabilità di un duplice rapporto di lavoro per lo svolgimento di mansioni semplici espletabili da un unico lavoratore contestando la mancata indicazione da parte delle ricorrenti della persona che le avrebbe assunte, considerando non rilevanti i verbali delle assemblee condominiali, in assenza di prova circa la percezione di compensi o la sottoposizione a direttive di lavoro.
La controversia giungeva quindi alla sezione lavoro della Cassazione che l'ha definita con la sentenza 9 gennaio - 6 marzo 2014 n. 5297.
La sentenza impugnata dalle due lavoratrici non era correttamente motivata in quanto da un lato escludeva la configurabilità di un rapporto di lavoro delle due ricorrenti solo perché riteneva che il trattarsi di mansioni semplici, espletabili da un unico lavoratore, non consentisse la costituzione di un duplice rapporto.
Questa affermazione, secondo i giudici di piazza Cavour, non supportata da alcuna evidenza relativa alla quantità del lavoro espletato, non poteva escludere la costituzione di un duplice rapporto di lavoro, se del caso con le particolari modalità del rapporto di portierato e con orari di lavoro compatibili.
La riduzione dell'orario di lavoro rispetto alle previsioni della normativa collettiva, concordata dalle parti per loro particolari fini e per determinati effetti, non è da sola sufficiente per escludere l'esistenza di un rapporto di portierato e, quindi, l'applicabilità dei relativi contratti collettivi di categoria nei confronti del lavoratore che svolge attività di sorveglianza ai cancelli di un comprensorio immobiliare, costituito da più palazzine ognuna delle quali fornita di un portiere.
La sentenza di secondo grado aveva poi reputato decisiva la mancata indicazione da parte delle ricorrenti della persona che le avrebbe assunte, al fine di escludere la costituzione del rapporto di lavoro, in ragione della mancanza di personalità giuridica del condominio.
La sentenza, da un lato, non aveva considerato le due delibere assembleari con le quali il condominio aveva deciso di instaurare con ciascuna delle ricorrenti un rapporto di lavoro "per ore 27 mensili a tariffa sindacale per lavori di manutenzione e pulizia"
L'assemblea dei condomini, secondo giurisprudenza di Cassazione, oltre ad avere il potere di delegare l'amministratore a concludere un determinato contratto, fissando i limiti precisi dell'attività negoziale da svolgere, ha anche il potere di prestare direttamente il proprio consenso alla conclusione di un contratto, non essendo previsto alcun divieto al riguardo nella disciplina del condominio e non sussistendo alcun impedimento tecnico-giuridico per una efficace manifestazione di volontà negoziale da parte dell'assemblea (Cass. II n. 1994 del 25/03/1980).
La sentenza impugnata non aveva inoltre considerato che il perfezionamento del rapporto di lavoro può ben avvenire per fatti concludenti anche nei confronti di un soggetto giuridico non personificato, qual è il condominio non solo a seguito delle due delibere del 1998 ma anche per il periodo precedente in relazione alla continuativa esplicazione dell'attività lavorativa, all'occupazione dello stabile condominiale assegnato ed all'accettazione della prestazione da parte del condominio.
La Corte non aveva valutato le prove fornite al fine di verificare l'occupazione dell'alloggio condominiale, le particolari modalità della prestazione senza predeterminazione di orario ma in relazione al contenuto delle mansioni medesime, la continuità della prestazione delle ricorrenti, il loro inserimento stabile nella struttura datoriale, l'assenza di rischio d'impresa, e la rilevanza di tali aspetti in relazione ad un rapporto di lavoro di portierato.
Nel rapporto di portierato, in cui la subordinazione deve essere ravvisata nell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro, esercitato anche mediante il controllo dei singoli condomini, la somministrazione dell'alloggio ubicato nell'edificio condominiale, ove non risulti giustificata da un diverso titolo, deve presumersi effettuata, in favore del lavoratore che vi dimora, al fine di svolgervi il servizio di portierato, che implica l'attività di vigilanza e custodia, alla prestazione delle quali è finalizzata la suddetta somministrazione (Cass. sez. II 11638/1990).
La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.
Avv. Luigi De Valeri
Dopo il Tribunale di Roma anche la Corte d' Appello aveva respinto la domanda delle due lavoratrici con cui avevano convenuto in giudizio un condominio chiedendo accertarsi il loro rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del medesimo nel corso di dodici anni con la condanna al pagamento delle differenze retributive maturate.
Le due sorelle avevano chiesto dichiararsi illegittimo il licenziamento intimato dal condominio e la condanna al risarcimento dei danni anche non patrimoniali subiti nonchè il rimborso delle somme spese per i lavori effettuati nell'immobile del condominio in cui avevano vissuto.
La Corte d'Appello aveva escluso la configurabilità di un duplice rapporto di lavoro per lo svolgimento di mansioni semplici espletabili da un unico lavoratore contestando la mancata indicazione da parte delle ricorrenti della persona che le avrebbe assunte, considerando non rilevanti i verbali delle assemblee condominiali, in assenza di prova circa la percezione di compensi o la sottoposizione a direttive di lavoro.
La controversia giungeva quindi alla sezione lavoro della Cassazione che l'ha definita con la sentenza 9 gennaio - 6 marzo 2014 n. 5297.
La sentenza impugnata dalle due lavoratrici non era correttamente motivata in quanto da un lato escludeva la configurabilità di un rapporto di lavoro delle due ricorrenti solo perché riteneva che il trattarsi di mansioni semplici, espletabili da un unico lavoratore, non consentisse la costituzione di un duplice rapporto.
Questa affermazione, secondo i giudici di piazza Cavour, non supportata da alcuna evidenza relativa alla quantità del lavoro espletato, non poteva escludere la costituzione di un duplice rapporto di lavoro, se del caso con le particolari modalità del rapporto di portierato e con orari di lavoro compatibili.
La riduzione dell'orario di lavoro rispetto alle previsioni della normativa collettiva, concordata dalle parti per loro particolari fini e per determinati effetti, non è da sola sufficiente per escludere l'esistenza di un rapporto di portierato e, quindi, l'applicabilità dei relativi contratti collettivi di categoria nei confronti del lavoratore che svolge attività di sorveglianza ai cancelli di un comprensorio immobiliare, costituito da più palazzine ognuna delle quali fornita di un portiere.
La sentenza di secondo grado aveva poi reputato decisiva la mancata indicazione da parte delle ricorrenti della persona che le avrebbe assunte, al fine di escludere la costituzione del rapporto di lavoro, in ragione della mancanza di personalità giuridica del condominio.
La sentenza, da un lato, non aveva considerato le due delibere assembleari con le quali il condominio aveva deciso di instaurare con ciascuna delle ricorrenti un rapporto di lavoro "per ore 27 mensili a tariffa sindacale per lavori di manutenzione e pulizia"
L'assemblea dei condomini, secondo giurisprudenza di Cassazione, oltre ad avere il potere di delegare l'amministratore a concludere un determinato contratto, fissando i limiti precisi dell'attività negoziale da svolgere, ha anche il potere di prestare direttamente il proprio consenso alla conclusione di un contratto, non essendo previsto alcun divieto al riguardo nella disciplina del condominio e non sussistendo alcun impedimento tecnico-giuridico per una efficace manifestazione di volontà negoziale da parte dell'assemblea (Cass. II n. 1994 del 25/03/1980).
La sentenza impugnata non aveva inoltre considerato che il perfezionamento del rapporto di lavoro può ben avvenire per fatti concludenti anche nei confronti di un soggetto giuridico non personificato, qual è il condominio non solo a seguito delle due delibere del 1998 ma anche per il periodo precedente in relazione alla continuativa esplicazione dell'attività lavorativa, all'occupazione dello stabile condominiale assegnato ed all'accettazione della prestazione da parte del condominio.
La Corte non aveva valutato le prove fornite al fine di verificare l'occupazione dell'alloggio condominiale, le particolari modalità della prestazione senza predeterminazione di orario ma in relazione al contenuto delle mansioni medesime, la continuità della prestazione delle ricorrenti, il loro inserimento stabile nella struttura datoriale, l'assenza di rischio d'impresa, e la rilevanza di tali aspetti in relazione ad un rapporto di lavoro di portierato.
Nel rapporto di portierato, in cui la subordinazione deve essere ravvisata nell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro, esercitato anche mediante il controllo dei singoli condomini, la somministrazione dell'alloggio ubicato nell'edificio condominiale, ove non risulti giustificata da un diverso titolo, deve presumersi effettuata, in favore del lavoratore che vi dimora, al fine di svolgervi il servizio di portierato, che implica l'attività di vigilanza e custodia, alla prestazione delle quali è finalizzata la suddetta somministrazione (Cass. sez. II 11638/1990).
La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.
Avv. Luigi De Valeri