Nel caso di licenziamenti collettivi derivanti dalla necessità del datore di lavoro di ridurre il costo del lavoro in azienda quali dovranno essere i criteri di scelta dei dipendenti ?
Di recente il giudice di legittimità si è pronunciato nuovamente su questo tema spinoso.
Il criterio di scelta per accedere al prepensionamento quando si verifichino licenziamenti collettivi diretti a ridimensionare l'organico al fine di diminuire il costo del lavoro, adottato nell'accordo sindacale tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali, è applicabile a tutti i dipendenti dell'impresa a prescindere dal settore al quale gli stessi sono assegnati, non rilevando i settori aziendali di manifestazione della crisi cui il datore di lavoro ha fatto riferimento nella comunicazione di avvio della procedura.
Con la sentenza n. 24755 dell'8 ottobre 2018 la Cassazione sezione lavoro ha precisato che la determinazione negoziale dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare adempie una funzione regolamentare delegata dalla legge e pertanto "deve rispettare non solo il principio di non discriminazione, ma anche il principio di razionalità, alla stregua del quale i criteri concordati devono avere i caratteri dell'obiettività e della generalità, operando senza discriminazioni tra dipendenti, cercando di ridurre al minimo il cosiddetto impatto sociale e scegliendo, nei limiti in cui ciò sia consentito dalle esigenze oggettive a fondamento della riduzione del personale, di espellere i lavoratori che, per vari motivi, anche personali, subiscono ragionevolmente un danno comparativamente minore".
La scelta di lavoratori che siano prossimi alla pensione rispetto ad altri, secondo la Cassazione, è coerente con la finalità del minor impatto sociale perché astrattamente oggettivo e in concreto verificabile.
Di recente il giudice di legittimità si è pronunciato nuovamente su questo tema spinoso.
Il criterio di scelta per accedere al prepensionamento quando si verifichino licenziamenti collettivi diretti a ridimensionare l'organico al fine di diminuire il costo del lavoro, adottato nell'accordo sindacale tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali, è applicabile a tutti i dipendenti dell'impresa a prescindere dal settore al quale gli stessi sono assegnati, non rilevando i settori aziendali di manifestazione della crisi cui il datore di lavoro ha fatto riferimento nella comunicazione di avvio della procedura.
Con la sentenza n. 24755 dell'8 ottobre 2018 la Cassazione sezione lavoro ha precisato che la determinazione negoziale dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare adempie una funzione regolamentare delegata dalla legge e pertanto "deve rispettare non solo il principio di non discriminazione, ma anche il principio di razionalità, alla stregua del quale i criteri concordati devono avere i caratteri dell'obiettività e della generalità, operando senza discriminazioni tra dipendenti, cercando di ridurre al minimo il cosiddetto impatto sociale e scegliendo, nei limiti in cui ciò sia consentito dalle esigenze oggettive a fondamento della riduzione del personale, di espellere i lavoratori che, per vari motivi, anche personali, subiscono ragionevolmente un danno comparativamente minore".
La scelta di lavoratori che siano prossimi alla pensione rispetto ad altri, secondo la Cassazione, è coerente con la finalità del minor impatto sociale perché astrattamente oggettivo e in concreto verificabile.
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