Le Camere di Commercio sono enti autonomi di diritto pubblico aventi sede nel capoluogo di ciascuna provincia.
Sono dotate di autarchia, ovvero della capacità di porre in essere atti amministrativi aventi gli stessi caratteri e la stessa efficacia di quelli dello Stato.
L'autonomia riconosciuta dalla legge di riordino n. 580 del 1993 è di carattere normativo, gestionale, finanziario e contabile.
La Camera di Commercio esercita funzioni: amministrative, di promozione e supporto delle imprese del territorio di competenza, di regolamentazione e controllo del mercato, di analisi statistica e di studio e ricerca in campo economico.
Le funzioni amministrative consistono nella tenuta di registri, albi, ruoli ed elenchi, sia anagrafici che abilitanti all’esercizio di determinate attività.
I più importanti, sul versante anagrafico, sono il Registro delle imprese e l’Albo delle imprese artigiane, mentre fra quelli abilitanti rientrano, ad esempio, Ruolo degli agenti di affari in mediazione.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 59/2010 (artt. 73,74, 75 e 76) dall’ 8 maggio 2010, sono stati soppressi i ruoli degli agenti d'affari in mediazione, agenti e rappresentanti di commercio, mediatori marittimi e l'elenco degli spedizionieri, nonostante rimangano invariate le singole legislazioni di riferimento.
La nuova disciplina troverà concreta applicazione, secondo quanto previsto dall’art. 80 del citato Decreto, nel momento in cui il Ministero dello Sviluppo Economico emanerà, entro sei mesi dall’8 maggio 2010, il decreto di attuazione, con il quale saranno disciplinate le modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese e nel REA dei soggetti già iscritti nei ruoli ed elenchi camerali, nonché le nuove procedure di iscrizione.
Sempre in fase transitoria, la Legge n. 122/2010 ha introdotto, a partire dal 31 luglio 2010, la Segnalazione Certificata Inizio Attività o S.C.I.A. - in sostituzione della Dichiarazione Inizio Attività o D.I.A. - per tutte le attività economiche soggette a verifica dei requisiti.
Chi è in possesso dei requisiti di iscrizione al Ruolo mediatori e vuole contestualmente iniziare l’attività, deve utilizzare tale strumento.
Con la SCIA il mediatore dichiara ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
- I requisiti morali.
- I requisiti professionali.
- La non sussistenza di cause di incompatibilità alla professione.
- Che le attività di mediazione per conto dell’impresa verranno svolte anche dalle persone in elenco ((legali rappresentanti, preposti, procuratori, lavoratori dipendenti...etc...), tutte iscritte nell’ex ruolo degli agenti di affari in mediazione o comunque in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla legge.
- Di aver stipulato polizza di assicurazione R.C.
- Inoltre, facoltativo, la designazione del preposto.
Per il rapporto di immedesimazione deve indicare: il rapporto di lavoro dipendente o di procuratore o di legale rappresentante della società. La procura va preventivamente iscritta nel registro delle imprese (procura institoria o verbale di consiglio). Il preposto deve possedere i requisiti morali e professionali.
La nomina del preposto non esonera il legale rappresentante dal possesso dei requisiti.
La nomina del preposto all'attività di mediazione è possibile limitatamente alle società di capitali (s.p.a., s.r.l., s.a.p.a.) e solo nel caso in cui anche il/i legale/i rappresentante/i devono essere iscritti al Ruolo.
Per le società di persone (s.n.c., s.a.s.), tutti i soci amministratori devono essere iscritti individualmente al Ruolo e pertanto non è possibile la nomina di un preposto.
Se l'Attività è svolta in forma societaria il requisito professionale è dato dal numero di iscrizione individuale del legale rappresentante.
La Società sarà comunque iscritta nel Ruolo con un proprio numero di iscrizione, distinto da quello del legale rappresentante.
La domanda d'iscrizione deve essere presentata alla CCIAA della provincia nel cui territorio la Società ha la sede legale.
La Società deve comunicare le eventuali variazioni del o dei legali rappresentanti o dell'eventuale preposto ed i nominativi di tutti coloro che concludano affari per suo conto.
Tutto questo si legge nelle istruzioni della SCIA e fa chiaramente capire che le Camere di Commercio non sono un rifugio abusivi o illegali anzi verificheranno i requisiti.
Fanno capire che effettueranno (e già lo dovevano fare con le singole legislazioni di riferimento, tuttora vigenti) tutti i controlli possibili ed immaginabili per “scovare”, per esempio, i “procacciatori di affari per conto di agenzie immobiliari” o per “ricerca di clientela e di immobili”, ecc.
Mi domando:
ma perché ci vogliono prendere in giro?
Hanno fatto e tutt’ora fanno orecchie da mercante alle nostre reiterate lamentele, messaggi di posta elettronica, lettere, diffide, note ministeriali e sentenze di cassazione con le quali gli abbiamo evidenziato il numero impressionante di procacciatori di affari immobiliari iscritti nei Registri delle Imprese.
Sanno che questi abusivi ed illegali vengono “arruolati” dai più grandi marchi o brand del franchising e sanno con scienza e coscienza che queste “truppe” andranno a svolgere, con estrema superficialità, l’attività di mediazione pura e semplice.
Sanno, ma fanno finta di non sapere, che questi opereranno da perfetti illegali nella assoluta legalità grazie alla loro faciloneria nell’accogliere le loro domanda di iscrizione.
Mi domando ancora:
ma i controlli e le verifiche dei requisiti richiesti dalla legge le fanno solo a noi mediatori o anche ai signori abusivi da loro stessi legalizzati?
Anche le capre sanno di questo fenomeno sfuggito di mano alle Camere di Commercio, ma ancora oggi le stesse insistono che sono regolari e che devono attendere istruzioni dall’alto.
Dicono di rivolgerci alle varie associazioni di categoria.
Ma le associazioni di categoria hanno anche loro le mani legate, non sono enti di controllo.
Gli unici che possono effettuare controlli sono solo ed esclusivamente le Camere di Commercio.
Queste, deputate per legge a fare, non fanno i sacrosanti controlli ed allora sorge spontanea un’altra domanda:
ed ancora:
Ed ancora:
Sono dotate di autarchia, ovvero della capacità di porre in essere atti amministrativi aventi gli stessi caratteri e la stessa efficacia di quelli dello Stato.
L'autonomia riconosciuta dalla legge di riordino n. 580 del 1993 è di carattere normativo, gestionale, finanziario e contabile.
La Camera di Commercio esercita funzioni: amministrative, di promozione e supporto delle imprese del territorio di competenza, di regolamentazione e controllo del mercato, di analisi statistica e di studio e ricerca in campo economico.
Le funzioni amministrative consistono nella tenuta di registri, albi, ruoli ed elenchi, sia anagrafici che abilitanti all’esercizio di determinate attività.
I più importanti, sul versante anagrafico, sono il Registro delle imprese e l’Albo delle imprese artigiane, mentre fra quelli abilitanti rientrano, ad esempio, Ruolo degli agenti di affari in mediazione.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 59/2010 (artt. 73,74, 75 e 76) dall’ 8 maggio 2010, sono stati soppressi i ruoli degli agenti d'affari in mediazione, agenti e rappresentanti di commercio, mediatori marittimi e l'elenco degli spedizionieri, nonostante rimangano invariate le singole legislazioni di riferimento.
La nuova disciplina troverà concreta applicazione, secondo quanto previsto dall’art. 80 del citato Decreto, nel momento in cui il Ministero dello Sviluppo Economico emanerà, entro sei mesi dall’8 maggio 2010, il decreto di attuazione, con il quale saranno disciplinate le modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese e nel REA dei soggetti già iscritti nei ruoli ed elenchi camerali, nonché le nuove procedure di iscrizione.
Sempre in fase transitoria, la Legge n. 122/2010 ha introdotto, a partire dal 31 luglio 2010, la Segnalazione Certificata Inizio Attività o S.C.I.A. - in sostituzione della Dichiarazione Inizio Attività o D.I.A. - per tutte le attività economiche soggette a verifica dei requisiti.
Chi è in possesso dei requisiti di iscrizione al Ruolo mediatori e vuole contestualmente iniziare l’attività, deve utilizzare tale strumento.
Con la SCIA il mediatore dichiara ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
- I requisiti morali.
- I requisiti professionali.
- La non sussistenza di cause di incompatibilità alla professione.
- Che le attività di mediazione per conto dell’impresa verranno svolte anche dalle persone in elenco ((legali rappresentanti, preposti, procuratori, lavoratori dipendenti...etc...), tutte iscritte nell’ex ruolo degli agenti di affari in mediazione o comunque in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla legge.
- Di aver stipulato polizza di assicurazione R.C.
- Inoltre, facoltativo, la designazione del preposto.
Per il rapporto di immedesimazione deve indicare: il rapporto di lavoro dipendente o di procuratore o di legale rappresentante della società. La procura va preventivamente iscritta nel registro delle imprese (procura institoria o verbale di consiglio). Il preposto deve possedere i requisiti morali e professionali.
La nomina del preposto non esonera il legale rappresentante dal possesso dei requisiti.
La nomina del preposto all'attività di mediazione è possibile limitatamente alle società di capitali (s.p.a., s.r.l., s.a.p.a.) e solo nel caso in cui anche il/i legale/i rappresentante/i devono essere iscritti al Ruolo.
Per le società di persone (s.n.c., s.a.s.), tutti i soci amministratori devono essere iscritti individualmente al Ruolo e pertanto non è possibile la nomina di un preposto.
Se l'Attività è svolta in forma societaria il requisito professionale è dato dal numero di iscrizione individuale del legale rappresentante.
La Società sarà comunque iscritta nel Ruolo con un proprio numero di iscrizione, distinto da quello del legale rappresentante.
La domanda d'iscrizione deve essere presentata alla CCIAA della provincia nel cui territorio la Società ha la sede legale.
La Società deve comunicare le eventuali variazioni del o dei legali rappresentanti o dell'eventuale preposto ed i nominativi di tutti coloro che concludano affari per suo conto.
Tutto questo si legge nelle istruzioni della SCIA e fa chiaramente capire che le Camere di Commercio non sono un rifugio abusivi o illegali anzi verificheranno i requisiti.
Fanno capire che effettueranno (e già lo dovevano fare con le singole legislazioni di riferimento, tuttora vigenti) tutti i controlli possibili ed immaginabili per “scovare”, per esempio, i “procacciatori di affari per conto di agenzie immobiliari” o per “ricerca di clientela e di immobili”, ecc.
Mi domando:
ma perché ci vogliono prendere in giro?
Hanno fatto e tutt’ora fanno orecchie da mercante alle nostre reiterate lamentele, messaggi di posta elettronica, lettere, diffide, note ministeriali e sentenze di cassazione con le quali gli abbiamo evidenziato il numero impressionante di procacciatori di affari immobiliari iscritti nei Registri delle Imprese.
Sanno che questi abusivi ed illegali vengono “arruolati” dai più grandi marchi o brand del franchising e sanno con scienza e coscienza che queste “truppe” andranno a svolgere, con estrema superficialità, l’attività di mediazione pura e semplice.
Sanno, ma fanno finta di non sapere, che questi opereranno da perfetti illegali nella assoluta legalità grazie alla loro faciloneria nell’accogliere le loro domanda di iscrizione.
Mi domando ancora:
ma i controlli e le verifiche dei requisiti richiesti dalla legge le fanno solo a noi mediatori o anche ai signori abusivi da loro stessi legalizzati?
Anche le capre sanno di questo fenomeno sfuggito di mano alle Camere di Commercio, ma ancora oggi le stesse insistono che sono regolari e che devono attendere istruzioni dall’alto.
Fanno orecchie da mercante.
Dicono di rivolgerci alle varie associazioni di categoria.
Ma le associazioni di categoria hanno anche loro le mani legate, non sono enti di controllo.
Gli unici che possono effettuare controlli sono solo ed esclusivamente le Camere di Commercio.
Queste, deputate per legge a fare, non fanno i sacrosanti controlli ed allora sorge spontanea un’altra domanda:
sono a questo punto credibili detti Enti Autonomi di diritto pubblico?
ed ancora:
se devi fare e non lo fai, perché non lo fai?
Che interesse hai a non fare il tuo obbligato dovere di controllo?
Ed ancora:
chi controlla il controllore?