Cosa ne pensate? Può diventare una nuova "via della seta" oppure è solamente l'ennesimo specchietto per le allodole?
"Dallo scorso gennaio anche in Italia è possibile accedere al cosiddetto leasing immobiliare abitativo. Introdotto con un emendamento all’ultimaLegge di Stabilità, questo prodotto finanziario, prima accessibile solo alle imprese, è stato esteso anche ai privati. Quando si è saputo, in molti lo hanno presentato come alternativa preferibile al mutuo, ma a ben guardare, forse, non è proprio così. Vediamo quali sono le differenze fra i due prodotti e quando preferire l’uno o l’altro.
Cominciamo a chiarire alcuni punti; il leasing immobiliare funziona esattamente come quello, ben più comune, legato alle automobili. Ad essere proprietario della casa oggetto del contratto non è quindi il privato, ma la banca o la finanziaria che concede illeasing. Il firmatario pagherà ad essa un canone mensile che, nel caso in cui decida poi di procedere con l’acquisto, costituirà una sorta di pre pagamento.
Per questo motivo, a differenza di ciò che avviene con un contratto di mutuo, firmando il quale si diventa subito titolari dell’immobile, non si dovranno pagare in questa fase né le spese notarili né quelle legate alla proprietà della casa.
Se in caso di mutuo, all’avvio del contratto, si deve disporre di almeno il 30% del valore dell’immobile, per il leasing immobiliare la rata iniziale è decisamente più bassa e pari, a seconda dei casi, al 15-20% del valore complessivo dell’abitazione oggetto del finanziamento. Nella nuova formula di finanziamento di cui stiamo parlando, l’impegno minimo è di 8 anni, quello massimo di 20 che, di contro, secondo gli ultimi dati diffusi dal Crif, è quello medio per i mutui italiani. Alla scadenza del periodo stabilito nel contratto, chi ha sottoscritto il leasing può decidere di procedere all’acquisto dell’immobile sottraendo dal valore iniziale stabilito la quota già pagata e corrispondendo alla banca una maxi rata finale o, al contrario, decidere di non procedere all’acquisto perdendo il denaro già pagato,ma senza alcun obbligo all’acquisto. In caso si sia in difficoltà con le rate, anche nel caso del leasing immobiliare è previsto, solo per gravi avvenimenti come la perdita del lavoro, la possibilità di sospendere il pagamento purché non più di una volta nel corso del finanziamento e per un massimo di dodici mesi.
A livello fiscale, la normativa valida da marzo scorso prevede che chi non ha ancora compiuto i 35 anni e abbia un reddito inferiore ai 55.000 euro possa, in caso di leasing immobiliare, beneficiare di detrazioni IRPEF pari al 19% fino ad un massimo di 8 mila euro annui.
Proprio questi sono i parametri principali che identificano la convenienza o meno del leasing; se si è già superata la soglia dei 35 anni di età o si ha un reddito superiore ai 55.000 euro, le detrazioni si dimezzano e il mutuo, soprattutto con itassi sui mutuiattualmente in vigore, potrebbe essere una scelta decisamente preferibile. Attenzione però, tutte queste agevolazioni, inclusa la tassa di registro all’1,5%, sono valide unicamente nel caso in cui l’immobile sia prima casa o venga destinata ad esserlo entro dodici mesi dalla firma del contratto e, ancora, a patto non sia accatastata come immobile storico o di lusso (categorie A1, A8 ed A9)."
"Dallo scorso gennaio anche in Italia è possibile accedere al cosiddetto leasing immobiliare abitativo. Introdotto con un emendamento all’ultimaLegge di Stabilità, questo prodotto finanziario, prima accessibile solo alle imprese, è stato esteso anche ai privati. Quando si è saputo, in molti lo hanno presentato come alternativa preferibile al mutuo, ma a ben guardare, forse, non è proprio così. Vediamo quali sono le differenze fra i due prodotti e quando preferire l’uno o l’altro.
Cominciamo a chiarire alcuni punti; il leasing immobiliare funziona esattamente come quello, ben più comune, legato alle automobili. Ad essere proprietario della casa oggetto del contratto non è quindi il privato, ma la banca o la finanziaria che concede illeasing. Il firmatario pagherà ad essa un canone mensile che, nel caso in cui decida poi di procedere con l’acquisto, costituirà una sorta di pre pagamento.
Per questo motivo, a differenza di ciò che avviene con un contratto di mutuo, firmando il quale si diventa subito titolari dell’immobile, non si dovranno pagare in questa fase né le spese notarili né quelle legate alla proprietà della casa.
Se in caso di mutuo, all’avvio del contratto, si deve disporre di almeno il 30% del valore dell’immobile, per il leasing immobiliare la rata iniziale è decisamente più bassa e pari, a seconda dei casi, al 15-20% del valore complessivo dell’abitazione oggetto del finanziamento. Nella nuova formula di finanziamento di cui stiamo parlando, l’impegno minimo è di 8 anni, quello massimo di 20 che, di contro, secondo gli ultimi dati diffusi dal Crif, è quello medio per i mutui italiani. Alla scadenza del periodo stabilito nel contratto, chi ha sottoscritto il leasing può decidere di procedere all’acquisto dell’immobile sottraendo dal valore iniziale stabilito la quota già pagata e corrispondendo alla banca una maxi rata finale o, al contrario, decidere di non procedere all’acquisto perdendo il denaro già pagato,ma senza alcun obbligo all’acquisto. In caso si sia in difficoltà con le rate, anche nel caso del leasing immobiliare è previsto, solo per gravi avvenimenti come la perdita del lavoro, la possibilità di sospendere il pagamento purché non più di una volta nel corso del finanziamento e per un massimo di dodici mesi.
A livello fiscale, la normativa valida da marzo scorso prevede che chi non ha ancora compiuto i 35 anni e abbia un reddito inferiore ai 55.000 euro possa, in caso di leasing immobiliare, beneficiare di detrazioni IRPEF pari al 19% fino ad un massimo di 8 mila euro annui.
Proprio questi sono i parametri principali che identificano la convenienza o meno del leasing; se si è già superata la soglia dei 35 anni di età o si ha un reddito superiore ai 55.000 euro, le detrazioni si dimezzano e il mutuo, soprattutto con itassi sui mutuiattualmente in vigore, potrebbe essere una scelta decisamente preferibile. Attenzione però, tutte queste agevolazioni, inclusa la tassa di registro all’1,5%, sono valide unicamente nel caso in cui l’immobile sia prima casa o venga destinata ad esserlo entro dodici mesi dalla firma del contratto e, ancora, a patto non sia accatastata come immobile storico o di lusso (categorie A1, A8 ed A9)."