La normativa italiana, recentemente entrata in vigore, sulla trasparenza dell'efficienza energetica degli edifici recepisce le direttive europee emanate già nel 2002; dopo varie proroghe, modifiche, deroghe ecc... sono finalmente arrivate le linee guida che hanno chiarito i numerosi dubbi interpretativi che permanevano in precedenza.
La legge è complessa e non pretendo di riassumerla esaustivamente in questa sede tuttavia è possibile chiarire alcuni punti fondamentali.
CHE COS'E': E' un documento che quantifica il consumo energetico di un'unità immobiliare, cioè quanto consumo per riscaldare l'appartamento/casa, l'unità di misura è il kWh/mq * anno, ciò permette di classificare gli immobili in varie classi, come gli elettrodomestici, la classe A è la migliore, la G è la peggiore - nella parte finale consiglia gli interventi più utili per risparmiare ancora di più ma non esiste alcun obbligo di effettuare tali migliorie. Il documento ha una validità di 10 anni se non intervengono lavori di sostanziale miglioria dell'immobile (es. posa cappotto) nel qual caso va corretto anche il certificato.
A COSA SERVE: serve all'acquirente o al conduttore per capire quale sia la qualità dell'involucro edilizio (se è ben isolato o meno) , per capire se spenderà tanto o poco in riscaldamento, per scegliere fra due appartamenti in apparenza simili ma in sostanza molto diversi. Serve al proprietario per usufruire dell'agevolazione del 55% sulle ristrutturazioni che prevedono un miglioramento di efficienza energetica, per valorizzare il suo immobile al momento di metterlo in vendita.
QUANDO SERVE: ad ogni trasferimento a titolo oneroso, quindi al momento della vendita, locazione o divisione ereditaria quando è previsto un conguaglio in denaro. Ma anche quando vogliamo usufruire dell'agevolazione del 55% sulle ristrutturazioni che prevedono un miglioramento di efficienza energetica. Negli edifici nuovi o sottoposti a radicale ristrutturazione, serve per ottenere l'abitabilità.
CHI LO DEVE REDIGERE: Lo deve redigere un tecnico abilitato che si assume la responsabilità penale di quello che certifica, per forza di cose questo tecnico non può essere parte interessata alla costruzione/ristrutturazione. Il costo è sostenuto dal proprietario/venditore, ufficialmente il notariato ritiene valida la clausola che pone quest'obbligo in capo all'acquirente/conduttore o che posticipa a tempo indeterminato la consegna del certificato ma una buona parte dei notai ritiene la ritiene una interpretazione forzata ed in contrasto con i principi ispiratori della direttiva europea in materia, per questo chiedono almeno una data certa entro la quale avverrà la certificazione. E' concesso al proprietario/venditore di autocertificare che il proprio immobile rientra in classe G, la peggiore in assoluto.
QUALI IMMOBILI VANNO CERTIFICATI? Vanno certificate tutte le case singole, bifamiliari, plurifamiliari, a schiera, appartamenti di condominio. Sono esclusi: Beni culturali e paesaggistici, Edifici/Ambienti inagibili e/o privi di abitabilità, Edifici isolati inferiori a 50 mq, Fabbricati non residenziali riscaldati da reflui della produzione. Quindi vanno certificate tutte le abitazioni tranne: cantine, garages, ruderi, abitazioni al grezzo, edifici più piccoli di 50 mq
Tutto questo si applica al territorio nazionale ove le regioni non abbiano già legiferato in materia.
La legge è complessa e non pretendo di riassumerla esaustivamente in questa sede tuttavia è possibile chiarire alcuni punti fondamentali.
CHE COS'E': E' un documento che quantifica il consumo energetico di un'unità immobiliare, cioè quanto consumo per riscaldare l'appartamento/casa, l'unità di misura è il kWh/mq * anno, ciò permette di classificare gli immobili in varie classi, come gli elettrodomestici, la classe A è la migliore, la G è la peggiore - nella parte finale consiglia gli interventi più utili per risparmiare ancora di più ma non esiste alcun obbligo di effettuare tali migliorie. Il documento ha una validità di 10 anni se non intervengono lavori di sostanziale miglioria dell'immobile (es. posa cappotto) nel qual caso va corretto anche il certificato.
A COSA SERVE: serve all'acquirente o al conduttore per capire quale sia la qualità dell'involucro edilizio (se è ben isolato o meno) , per capire se spenderà tanto o poco in riscaldamento, per scegliere fra due appartamenti in apparenza simili ma in sostanza molto diversi. Serve al proprietario per usufruire dell'agevolazione del 55% sulle ristrutturazioni che prevedono un miglioramento di efficienza energetica, per valorizzare il suo immobile al momento di metterlo in vendita.
QUANDO SERVE: ad ogni trasferimento a titolo oneroso, quindi al momento della vendita, locazione o divisione ereditaria quando è previsto un conguaglio in denaro. Ma anche quando vogliamo usufruire dell'agevolazione del 55% sulle ristrutturazioni che prevedono un miglioramento di efficienza energetica. Negli edifici nuovi o sottoposti a radicale ristrutturazione, serve per ottenere l'abitabilità.
CHI LO DEVE REDIGERE: Lo deve redigere un tecnico abilitato che si assume la responsabilità penale di quello che certifica, per forza di cose questo tecnico non può essere parte interessata alla costruzione/ristrutturazione. Il costo è sostenuto dal proprietario/venditore, ufficialmente il notariato ritiene valida la clausola che pone quest'obbligo in capo all'acquirente/conduttore o che posticipa a tempo indeterminato la consegna del certificato ma una buona parte dei notai ritiene la ritiene una interpretazione forzata ed in contrasto con i principi ispiratori della direttiva europea in materia, per questo chiedono almeno una data certa entro la quale avverrà la certificazione. E' concesso al proprietario/venditore di autocertificare che il proprio immobile rientra in classe G, la peggiore in assoluto.
QUALI IMMOBILI VANNO CERTIFICATI? Vanno certificate tutte le case singole, bifamiliari, plurifamiliari, a schiera, appartamenti di condominio. Sono esclusi: Beni culturali e paesaggistici, Edifici/Ambienti inagibili e/o privi di abitabilità, Edifici isolati inferiori a 50 mq, Fabbricati non residenziali riscaldati da reflui della produzione. Quindi vanno certificate tutte le abitazioni tranne: cantine, garages, ruderi, abitazioni al grezzo, edifici più piccoli di 50 mq
Tutto questo si applica al territorio nazionale ove le regioni non abbiano già legiferato in materia.