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Con la circolare n. 49 dello scorso 29 marzo, l’INPS ha finalmente fornito indicazioni sulle novità normative riguardanti il lavoro occasionale accessorio. La Riforma del mercato del lavoro entrata in vigore con la legge 92/2012 ha modificato (insieme alla legge 134/2012) la disciplina relativa a questo tipo di prestazioni, normate dagli articoli 70 e 72 del D.Lgs. 276/2003.

Le prestazioni di lavoro accessorio sono tutti quegli impieghi e quelle attività lavorative che hanno natura “meramente occasionale” e che non danno luogo a compensi complessivamente percepiti dal prestatore superiori a 5000 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti.

All’interno di questo limite, ne viene fissato un altro, quello di 2000 euro, cifra massima che può essere ricevuta, nell’arco di un anno, dallo stesso committente.

L’articolo 70 interviene specificando l’impiego dei buoni lavoro: 1) nel settore agricolo, con precisazioni sulle situazioni in cui è possibile utilizzare il lavoro occasionale accessorio (per esempio durante la vendemmia); 2) nel settore pubblico, nel rispetto dei vincoli previsti da spending review e patto di stabilità; 3) come guadagno da aggiungere al computo ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Se nella precedente normativa venivano indicate specifiche tipologie di attività e categorie di prestatori, nella nuova normativa il lavoro occasionale di tipo accessorio non è soggetto ad alcuna esclusione. Le nuove regole sono, in sostanza, una liberalizzazione, con un ampliamento del raggio d’azione che favorisce l’emersione di molte attività precedentemente svolte “in nero”. Naturalmente è incompatibile l’utilizzo di buoni lavoro con prestatori che siano legati al datore di lavoro da un rapporto di subordinazione: in questo caso le prestazioni fuori orario sono straordinarie e come tali vanno remunerate.

La circolare dell’INPS fornisce particolari indicazioni a: 1) studenti, pensionati e disoccupati; 2) lavoratori percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito; 3) lavoratori stranieri.

Il nuovo comma 1 dell’art. 72 prevede l’acquisto, da parte dei datori di lavoro, di carnet numerati progressivamente, datati e, soprattutto, indicanti la natura oraria della prestazione lavorativa. Con i nuovi buoni la remunerazione diventa più precisa e qualora i beneficiari della prestazione vogliano meglio retribuire i lavoratori occasionali non hanno che da riconoscere un numero di buoni maggiore rispetto al numero di ore lavorate.

Il valore nominale dei buoni viene periodicamente aggiornato con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Vengono confermate (art. 72, comma 4) le discipline relative alle tutele previdenziali e assicurative che continuano a prevedere la modulazione delle aliquote contributive da versare all’INPS in relazione all’incremento delle percentuali previste per gli iscritti alla Gestione Separata.
 

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