biagroup

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Agente Immobiliare
Saluti a Tutti,
Io sono uno dei condomini assenti nell'ultima assemblea di condominio e l'altro assente come me è contrario a questa presa di posizione degli altri condomini con i quali a turn settimanali tra loro organizzati usufruivano di un posto auto davanti all'ingresso del portone condominiale, mentre io avendo un garage accanto al loro portone e godendo di un diritto di passo, pagando regolarmente il passo carrabile parcheggiavo la mia auto all'aperto difronte al mio garage e quindi di fianco alla loro .

Nelle assemblee di condominio ho sempre fatto notare ai nuovi condomini che lo richiedevano che stavo concedendo per il bene comune a loro la possibilità di parcheggio nel resede comune, in quanto ero io che non potevo effettuare come fino agli anni 90 comodamente le manovre di ingresso al garage in quanto l'auto dei condomini parcheggiata a fianco dell'ingresso del mio garage mi condizionava molto e a più manovre visto che il resede per altro è preciso alla larghezza di due posti auto e rischiavo i tamponamento, così mi rasegnai a non mettere più la mia auto in garage lasciandola fuori a fianco del posto auto dei condomini che come già detto ne usufruivano a turno settimanale.

Quindi come deciso nell'ultima assemblea la maggioranza non vuole più auto nel resede comune compresa la mia che forse giustamente dicono che visto che ho un garage dovrò metterla dentro.

Ma purtroppo ciò non mi è più possibile in quanto in forza del fatto che ormai negli ultimi venti anni avendo stabilito con ii condomini in una forma di silenzio assenso di parcheggiare nel resede comune la mia e la loro auto ,con il passare del tempo ho acquistato un auto più grande delle dimensioni del mio garage e che adesso secondo loro dovrei o cambiare o vendere il garage e andare come fannoloro a parcheggiare altrove .

Vorrei capire se ho delle possibilità di far valere in qualche modo il mio diritto a continuare a parcheggiare davanti al mio garage, visto che per il bene comune a suo tempo concessi loro la possibilità di parcheggiare nel resede comune la loro auto che comprometteva l'uso del mio garage ricevendo in cambio come è ovvio la possibilità di tenere a parcheggio sul resede comune la mia auto che con il tempo ho considerato a tutti gli effetti un vero e proprio posto auto e se ciò può essere considerato un danno.
 

Architetto

Nuovo Iscritto
Professionista
Se il tuo acccesso al garage è posto sul fronte strada ed hai un cartello di divieto di sosta (ovvero registrato come accesso carrabile) allora non esiste nessun vincolo di ususfrutto che possa ledere il godimento del tuo bene...vale a tutti gli effetti il ccodice della strada...(D.Lgs 30.04.1992 n. 285)...;)
spero esserti stato d'aiuto...:)
 

biagroup

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
Buongiorno Architetto,questo significa che posso usufruire ancora ancora del posto auto anche se il resede è a comune con il condominio ,confermo che il passo carrabile registrato e regolarmente pagato tutti gli anni esiste dal 1986 .
Quindi potrei far valere nella prossima assemblea questa mio diritto a parcheggiare davanti al mio garage? ....e a questo punto visto che loro stessi si sono limitati a non più usufruire del posto auto che avevo a suo tempo loro concesso (per i rapporti di buon vicinato) anche se mi ostacolava l'apertura della porta del mio garage e quindi anche la traiettoria di ingresso obbligandomi a varie manovre , se non erro ....... credo che potrei essere io a reclamare il diritto di ostacolo all'area di manovra all''ingresso del mio garage o meglio a parcheggiare davanti al mio garage.... giusto ?
Se la cose stanno così mi sei stato veramente di aiuto e quindi GRAZIE!!!
 

Procicchiani

Membro Attivo
Amm.re Condominio
se l'area è condominiale
l'uso è condominiale

è un area di passaggio, nessuno deve averne un uso che impedisca a biagroup di entrane nel suo garage, ma il fatto che parcheggiando lì, "umanamente" non danneggia nessuno, non lo autorizza ad usare delle parti comuni per quel che non sono
l'assemblea ha detto che non c'è parcheggio, decisione giusta, visto che non c'è possibilità di parcheggio per tutti

biogroup dovrà reimparare a parcheggiare in garage o fuori come fanno gli altri
 

biagroup

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
ma forse ai ragione , ho dentro o fuori come ha deciso l'assemblea, la legge è uguale per tutti ,
ma non conta proprio niente che da più di venti anni che i due posti auto... ..uno difronte il mio garage
quindi usufruito a mio comodo, l'altro difronte all'ingresso del portone del condominio gestisto a turno settimanale dai 3 condomini ,non abbia nel tempo causato dei diritti,peraltro uno di loro è contrario a questa nuova presa di posizione ,nella votazione hanno partecipato anche i condomini che non usufruiscono del posto
auto e io e l'altro condomino vogliamo che sia fatta un assemblea staordinaria per risolvere
questo problema che è stato discusso in nostra assenza ...nell'ultima assemblea di inizio anno
 

Procicchiani

Membro Attivo
Amm.re Condominio
siete in 2
potete chiedere la convocazione di un assemblea in base all'art 66 delle dispos attuative del codice civile

ma da soli, non potete fare nulla, dovete convincere gli altri


ma se rimanete solo in 2 a volere che un angolo del vs cortile sia adibito a parcheggio, non potete fare nulla

mancando spazio per tutti
gli accordi possibili sono: uso in base a turni te compreso, come mi pare di capire avete fatto in questi anni (uso diretto)
oppure locazione (uso indiretto)

quello che come te, vuole quel posto auto, è disposto a pagare per l'uso del cortile ?

2004013763 - Cass. 22 luglio 2004, n. 13763 - Ordine del giorno / Locazione bene condominiale

La Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza n. 13763/2004, ha affermato i seguenti due principi:

1) ORDINE DEL GIORNO: La partecipazione informata del condomino all'assemblea, prevista in virtù del richiamo operato dall'art. 1139 c.c. alle norme sulla comunone in generale e, quindi, anche al terzo comma dell'art. 1105 c.c., è partecipazione garantita da un avviso di convocazione, che, sia pure non analiticamente, specifici gli argomenti da trattare, così da farli comprendere nei termini essenziali.

2) LOCAZIONE DI BENE CONDOMINIALE: Quando non sia possibile l'uso diretto della cosa comune per tutti i condomini, proporzionalmente alla loro quota, come nella specie rilevato senza contestazioni di sorta, i condomini possono deliberarne l'uso indiretto, a maggioranza, tramite atto di ordinaria amministrazione, qual è il contratto di locazione.

Riferimenti:
1) ORDINE DEL GIORNO Sul punto, la Suprema Corte ha richiamato le seguenti sentenze:

Cass. 27 marzo 2000, n. 3634, secondo la quale "affinchè la delibera di un'assemblea condominiale sia valida è necessario che l'avviso di convocazione elenchi, sia pure in modo non analitico e minuzioso, specificamente gli argomenti da trattare sì da far comprendere i termini essenziali di essi e consentire agli aventi diritto le conseguenti determinazioni anche relativamente alla partecipazione alla deliberazione. In particolare la disposizione dell'art. 1105 comma 3 c.c. - applicabile anche in materia di condominio di edifici la quale prescrive che tutti i partecipanti debbano essere preventivamente informati delle questioni e delle materie sulle quali sono chiamati a deliberare, non comporta che nell'avviso di convocazione debba essere prefigurato lo sviluppo della discussione ed il risultato dell'esame dei singoli punti da parte dell'assemblea."

Cass. 16 marzo 1990, n. 2198, la quale - in materia societaria - ha affermato che "l'indicazione, nell'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci, dell'elenco delle materie da trattare (art. 2366 c.c.) ha la duplice funzione di rendere edotti i soci circa gli argomenti sui quali essi dovranno deliberare, per consentire la loro partecipazione all'assemblea con la necessaria preparazione ed informazione, e di evitare che sia sorpresa la buona fede degli assenti a seguito di deliberazione su materie non incluse nell'ordine del giorno; a tal fine, pertanto, non è necessaria un'indicazione particolareggiata dell'elenco delle materie da trattare, ma è sufficiente un'indicazione sintetica, purché chiara e non ambigua, specifica e non generica, ed altresì è irrilevante che l'argomento indicato nell'ordine del giorno possa essere interpretato in senso più ampio rispetto alle proposte da sottoporre all'assemblea."

2) LOCAZIONE DI BENE CONDOMINIALE Sul punto, la Suprema Corte ha richiamato le seguenti sentenze:

Cass. 22 marzo 2001, n. 4131, nella quale viene affermato che "quando non sia possibile l'uso diretto della cosa comune per tutti i partecipanti al condominio, proporzionalmente alla loro quota, promiscuamente ovvero con sistema di turni temporali o frazionamento degli spazi, i condomini possono deliberare l'uso indiretto della cosa comune, a maggioranza se è un atto di ordinaria amministrazione, come nel caso della locazione."

Cass. 21 ottobre 1998, n. 10446, secondo la quale "la conclusione del contratto di locazione di un appartamento condominiale è da considerarsi atto di amministrazione ordinaria, essendo possibile conseguire la finalità del "miglior godimento delle cose comuni" anche attraverso l'accrescimento dell'utilità del bene mediante la sua utilizzazione indiretta (locazione, affitto); ne consegue che, ove l'amministratore del condominio abbia locato il bene condominiale anche in assenza di un preventivo mandato che lo abilitasse a tanto, deve ritenersi valida la ratifica del suddetto contratto di locazione disposta dall'assemblea dei condomini con deliberazione adottata a maggioranza semplice."

Note:
La sentenza sarà pubblicata per esteso nella rivista Amministrare Immobili.

A cura del Centro Studi Nazionale (avv. Luigi Salciarini)
 

biagroup

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Agente Immobiliare
Ovviamente non cederò mai il passo carrabile in affitto ad altri lo da venti e più anni parcheggiano accanto al mio posto auto a turno settimanale permia concessione ed io non pagherò mai per avere la possibilità di parcheggiare l'auto davanti al mio garage ,il piccolo resede di cui si parla è largo quanto bata per parcheggiare due auto e se devo convincere due condomini che da quando ho comprato l'auto nuova hanno incominciato a creare questo tipo di problemi ci rinuncio, il problema è che ho comprato come dicevo nella mia prima discussione un auto che purtroppo ora non entra nel garage che ha dimensioni per una utilitaria e la sua destinazione è
"rimessa" quindi io mi sento danneggiato non posso usufruire del garage e non posso da quello che mi dici e per i quali porgo i miei Ringraziamenti... parcheggiarci davanti , ma se tengo il garage aperto giorno e notte non posso dire che stò uscendo o entrando ? ormai sono alla frutta perdona il mio sarcasmo, comunque grazie credo che avrò bisogno di un legale...
Ciao
 

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