copio ed incollo:
Una vetrina a tempo: affitti brevi per uso commerciale | Esperto - gli esperti di Solo Affitti a tua disposizione
Secondo l'art.27 comma 5 della legge 392/78
è nella facoltà delle parti determinare la durata del contratto di locazione qualora quest'ultimo abbia una durata inferiore ai sei anni delle locazioni non abitative; ossia "
qualora l'attività esercitata o da esercitare nell'immobile abbia, per sua natura, carattere transitorio".
La transitorietà della locazione commerciale fa infatti riferimento alla natura stessa dell'attività professionale o commerciale, e non riguarda semplicemente la fase di avviamento.
Secondo molteplici sentenze della Suprema Corte di Cassazione, l'onere di provare il carattere transitorio dell'attività spetta al locatore, sebbene ai sensi dell'art.79 della legge 392/78, a pena di nullità della previsione e di riconduzione del contratto al più classico 6 + 6, le parti devono dichiarare espressamente nel contratto sia la sua natura transitoria, sia le ragioni che la determinano.
Volendo fare un esempio: per un'esposizione
temporanea d'arte la necessità della locazione di un negozio avrà una durata pari al tempo stesso della mostra, fosse anche di un solo mese, previa precisazione del tipo di attività che vi verrà svolta.
A mio avviso L'agenzia immobiliare dovrebbe stipulare un contratto con il Locatore per la locazione dell'intero locale (sfitto) di 6 mesi
motivata da un temporaneo affitto a scopo pubblicità immobiliare dell'Agenzia X , quindi dovrebbe segnalare la pubblicità e pagare i diritti a chi di dovere.