In caso di comproprietà, l’opzione per la cedolare secca - come precisato da Fabrizio - può essere esercitata disgiuntamente in relazione alla singola quota dell’immobile locato da ciascun titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento, ed esplica effetti solo in capo al locatore che l’ha esercitata (vedi circolare n°26/E/2011, par. 4.3). Assodato ciò:
a) non è possibile utilizzare la modalità telematica di registrazione dei contratti (il modello di compilazione SIRIA non può essere utilizzato se uno dei due locatori non esercita l’opzione per la cedolare secca, né è possibile utilizzare altri modelli di compilazione): l’unica strada percorribile è quella cartacea presso ufficio.
b) l’imposta di bollo sul contratto di locazione è comunque dovuta in misura piena, anche se uno dei due locatori ha optato per la cedolare secca;
c) gli unici soggetti tenuti al versamento dell’imposta di registro (mod. F23 = cod. trib. 115T) saranno la moglie (che non ha optato per la cedolare secca), ma limitatamente al 50% del suo ammontare (proporzionalmente, cioè, alla sua quota di possesso, con minimo di 67 euro) e – secondo il principio di solidarietà per il pagamento dell’imposta di registro - l’inquilino.
Esempio:
Canone (calmierato) annuo = € 6.000,00
Canone non soggetto a cedolare secca = € 6.000,00 x 50% = € 3.000,00
Imposta di registro dovuta = € 67,00, vale a dire il pagamento minimo (3.000 x 1,4% = 42);
d) ai fini dell’adeguamento del canone, l’opzione esercitata dal marito comporta la rinuncia agli aggiornamenti ISTAT anche da parte della moglie (soluzione proposta dall’Amministrazione finanziaria - nella circolare sopra menzionata - del tutto sprovvista di fondamento civilistico: si veda, a tal riguardo, l’art. 1301, co. 2, cod. civ.). Nel caso di specie, quindi, secondo il parere dell’Agenzia delle Entrate, anche la moglie dovrà rinunciare all’adeguamento ISTAT, nonostante lei non abbia esercitato l’opzione per la cedolare.