agostino.pes

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Buonasera,
sono il padre di un ragazzo che ha stipulato un contratto di locazione per una stanza all'interno di un appartamento a Milano.
Il locatario corrisponde anche alla figura di coinquilino, pertanto l'appartamento è condiviso dal locatario/proprietario e da mio figlio.
Dopo la firma del contratto abbiamo scoperto che il locatario è proprietario al 50% dell'appartamento e l'altro 50% è di proprietà del fratello.
Il contratto, nel quale appare solo un nominativo in qualità di locatario, ad un certo punto, cita testualmente: ".......CONDUTTORE, che accetta per sé una porzione dell'unità immobiliare posta in Milano xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, composta da un vano , oltre utilizzo in condivisione di cucina, soggiorno e servizi, ammobiliata".

Ultimamente tra i 2 ragazzi, locatario e conduttore, ci sono state discussioni animate in quanto il locatario adesso dice che la casa è sua e di suo fratello e che pertanto una stanza è sua, una di mio figlio e il soggiorno (nel quale è presente un divano letto) di suo fratello. Queste discussioni sono nate in quanto la presenza del fratello (con la ragazza) o dei genitori del locatario, si è fatta sempre più frequente all'interno dell'appartamento.

Pulizia delle parti in comune: si son messi d'accordo, solo verbalmente, per effettuare le pulizie una settimana ciascuno e il locatario, se non avesse tempo e voglia, si è impegnato a far venire una persona per provvedere alla sua parte di pulizie: non pulisce lui e non fa andare nessuno per suo conto.

Come ci si deve comportare? Come fare per le spese condominiali e a consumo? Si può recedere senza preavviso, previsto per 3 mesi? O in alternativa si può recedere, con preavviso di 3 mesi, per le motivazioni su esposte?

Ringrazio anticipatamente.
Agostino
 

Allegati

  • CONTRATTO AGGIORNATO PES (1).pdf
    393,2 KB · Visite: 50

josko

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Vista la situazione forse è meglio che trovi un'altra stanza e che dia il preavviso di tre mesi (mi sembrava che fosse questo il termine di preavviso). Rimanere in un contesto non collaborativo è fonte di discussioni. Non porta a nulla se non ha tensione ed energie spese nelle discussioni.
 

mapeit

Membro Attivo
Privato Cittadino
Intanto il locatario è il conduttore, il proprietario si definisce locatore. Coabitare con il proprietario è sempre un problema, poiché anche se a monte c'è un contratto questo non disciplina ogni minima attività dei coinquilini e quindi non ci si può appellare al mancato rispetto delle norme contrattuali da parte di uno dei due contraenti se il proprietario/convivente fa i comodi suoi.
Più che da contratto, la convivenza è disciplinata dalla buona educazione e dal rispetto delle esigenze altrui.
Il contratto è quello standard allegato C al D.M. 16-01.2017 ed è prevista la facoltà di recesso per gravi motivi o abbandono degli studi con 3 mesi di preavviso. Questa è l'unica opportunità da sfruttare, visto che la convivenza è problematica. Attenzione però, perché i "gravi motivi" sono molto opinabili e non definiti dalla legge o dalla giurisprudenza. Tentar non nuoce. Invia al locatore una dettagliata raccomandata a.r. in cui elenchi gravi motivi in base ai quali la convivenza nella porzione di immobile locato è impossibile.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto