Nn è proprio così, per i contratti di locazione ad uso diverso dal l'abitazione il canone di locazione nn può essere aumentato, l'unico aumento concesso dalla legge è l'ISTAT al 75%, ricordiamo e' l'articolo 32 della legge 392/78.
Art.32. (Aggiornamento del canone).Le parti possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore per eventuali variazioni del potere di acquisto della lira. Le variazioni in aumento del canone non possono essere superiori al 75 per cento di quelle, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
In questo caso l'aumento del canone che nn sia per istat è illegittimo.
Art.79. (Patti contrari alla legge).E' nulla ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale del contratto o ad attribuire al locatore un canone maggiore rispetto a quello previsto dagli articoli precedenti ovvero ad attribuirgli altro vantaggio in contrasto con le disposizioni della presente legge. Il conduttore con azione proponibile fino a sei mesi dopo la riconsegna dell'immobile locato, può ripetere le somme sotto qualsiasi forma corrisposte in violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla presente legge.
Tuttavia il canone “a scaletta” può essere fatto per i più svariati motivi (l'esecuzione di lavori effettuati dall'inquilino, piuttosto che a motivi di crisi nazionale o dell'azienda, alla risalenza del rapporto) determinando in questo modo la liceità dell'accordo, ( ma deve essere inserito nel contratto), poichè (e nella misura in cui) esplicita una "causa diversa"dall'aggiornamento del canone al potere della moneta, facendo presumere, quindi, l'effettiva pattuizione di canoni di locazione differenziati nel tempo e non un aggiornamento in violazione dell'art. 32 cit.