Perché vi sia reato, in caso di cessione di immobili a stranieri (da intendersi cittadini extracomunitari), è necessaria la compresenza di diversi elementi:
a) che siano cittadini extracomunitari;
b) che siano privi di un valido titolo di soggiorno;
c) che il contratto sia a titolo oneroso;
d) che vi sia il fine di conseguire un ingiusto profitto dalla locazione.
E’ possibile stipulare un contratto di locazione con un cittadino extracomunitario che abbia fatto domanda di permesso di soggiorno per motivi di studio, ma sia ancora in attesa del rilascio?
La domanda è interessante. L’ipotesi è insidiosa e dubbia. La risposta dovrebbe essere negativa, in quanto è comunque necessaria la detenzione di un valido titolo di soggiorno, tuttavia non è ancora chiaro se, con tale termine, siano da ricomprendere anche le domande (corredate di versamento) inoltrate ovvero anche i visti, ma, in questo momento, per prudenza, si consiglia, per non incorrere in ipotesi di reato, di evitare di stipulare contratti di qualunque natura e durata a soggetti privi di permesso di soggiorno in corso di validità, la cui copia – a titolo di garanzia e sicurezza - è opportuno che sia sempre allegata al contratto stesso per liberare il locatore (e il mediatore: è il mediatore che per primo ha il compito di assicurarsi circa la regolarità della permanenza in Italia dello straniero) da eventuali contestazioni future: l’allegazione del titolo di soggiorno dà certezza che il locatore, all’epoca della stipula del contratto, era consapevole della regolarità del soggiorno dello straniero, senza conseguire un ingiusto profitto (canone esoso) o dolo specifico, tanto più se il contratto è un transitorio a prezzo calmierato.
Per non correre rischi si potrebbe, tuttavia stipulare (e registrare) con i tre studenti stranieri, al momento irregolarmente soggiornanti, cioè privi di un titolo di soggiorno, un contratto di comodato ad uso gratuito fissando un termine di durata, gravato dal solo onere accessorio del pagamento delle spese condominiali e delle utenze (ciò non produce alcun vantaggio economico al comodante), in quanto trattasi di atto non ricadente nel divieto sopra riferito.