Con la sentenza del 3 ottobre 2016 n. 41154 la terza sezione penale della Cassazione, esaminando una fattispecie per cui l'imputato, locatore, era stato condannato alla pena di 2 anni ed 8 mesi di reclusione ed Euro 800,00 di multa per il reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di numerose cittadine extracomunitarie, ha precisato che "non integra il reato di favoreggiamento della prostituzione la cessione in locazione, a prezzo di mercato, di un appartamento ad una prostituta anche se il locatore sia consapevole che la conduttrice vi eserciterà la prostituzione a meno che, oltre al godimento dell’immobile, vengano fornite prestazioni accessorie che esulino dalla stipulazione del contratto ed in concreto agevolino il meretricio (come nel caso di esecuzione di inserzioni pubblicitarie, fornitura di profilattici, ricezione di clienti o altro).
Nel caso esaminato dai giudici era stata accertata "la contemporanea locazione delle unità immobiliari a più prostitute (e questo) determinava la sproporzione richiesta dalla legge, secondo l’interpretazione di questa Corte, atteso che ciò rende palese l’intento non solo di sfruttare l’altrui prostituzione (essendo evidente il fine esclusivo di lucro, insito nella contemporaneità della locazione dell’immobile a più prostitute con lo scopo di esercitarvi il meretricio, così conseguendo un’utilità economica del tutto sproporzionata alla locazione - sia essa per finalità lecite o meno - dell’unità immobiliare ad una sola persona), ma anche quello di favorirla."
La Corte ha ritenuto che commette senza dubbio il reato in questione "colui il quale procura un alloggio dove esercitare il meretricio ad un prostituta extracomunitaria, la quale, per l’attività esercitata e per la sua condizione soggettiva, trova difficoltà a prendere personalmente in locazione un immobile ove esercitare il meretricio."
Nel caso esaminato dai giudici era stata accertata "la contemporanea locazione delle unità immobiliari a più prostitute (e questo) determinava la sproporzione richiesta dalla legge, secondo l’interpretazione di questa Corte, atteso che ciò rende palese l’intento non solo di sfruttare l’altrui prostituzione (essendo evidente il fine esclusivo di lucro, insito nella contemporaneità della locazione dell’immobile a più prostitute con lo scopo di esercitarvi il meretricio, così conseguendo un’utilità economica del tutto sproporzionata alla locazione - sia essa per finalità lecite o meno - dell’unità immobiliare ad una sola persona), ma anche quello di favorirla."
La Corte ha ritenuto che commette senza dubbio il reato in questione "colui il quale procura un alloggio dove esercitare il meretricio ad un prostituta extracomunitaria, la quale, per l’attività esercitata e per la sua condizione soggettiva, trova difficoltà a prendere personalmente in locazione un immobile ove esercitare il meretricio."