La locazione commerciale soggiace a regole per il recesso che vanno considerate con la dovuta attenzione nel momento in cui si vuole interrompere il rapporto locatizio in anticipo rispetto alla scadenza naturale dei sei o nove anni come previsto dai primi commi dell'art. 27 della legge 392/78 salvo le esigenze transitorie derivanti dalla natura dell'attività che si vuole svolgere.
L'art. 27, venendo al tema della discussione, prevede due tipi di recesso a favore del conduttore, uno legale per GRAVI MOTIVI con il preavviso di sei mesi, l'altro convenzionale, quindi non sempre inserito nel contratto, derivante da accordo tra le parti per cui il conduttore potrà recedere in qualsiasi momento con il medesimo preavviso, l'art. 28 prevede poi la comunicazione della disdetta da parte del locatore almeno dodici mesi prima della scadenza del contratto.
Per quanto riguarda l'ultimo comma dell'art. 27 a mente del quale il conduttore può recedere solo per gravi motivi la Cassazione nel corso degli anni ha rimarcato la necessità che i GRAVI MOTIVI siano derivanti da fatti estranei alla volontà del conduttore, imprevedibili o sopravvenuti all'inizio del contratto oppure di tale gravità da rendere gravoso il persistere della locazione.
Una recente sentenza della Cassazione, sezione terza, n. 549 pubblicata il 17 gennaio 2012, ha ribadito un concetto fondamentale al quale società e/o commercianti e artigiani, conduttori che vogliono liberarsi di contratti di locazione divenuti onerosi con il tempo anche per situazioni contingenti, e in questi frangenti di crisi non mancano purtroppo i casi, devono tenere in opportuna considerazione.
La prova della sussistenza del grave motivo deve essere fornita dal conduttore in giudizio qualora il locatore la contesti e nel caso in questione la società affittuaria, risultata soccombente anche nel giudizio di legittimità, non aveva indicato i motivi del recesso nella sua comunicazione facendo solo un generico riferimento all'andamento del mercato, salvo poi specificarli meglio solo nel corso del giudizio di opposizione ad ingiunzione promosso dal locatore per i canoni non versati.
Quali sono in concreto i GRAVI MOTIVI ?
Senza dilungarmi oltre posso citare ad esempio la mancata realizzazione di un piano di sviluppo edilizio che avrebbe portato ovvi benefici commerciali nella zona è stata considerata dai giudici una valida causa di recesso in quanto il conduttore aveva fatto affidamento su tale evenienza nel concludere il contratto.
Pertanto per conseguire un VALIDO RECESSO, devo consigliare di far attenzione per non incappare nel rinnovo del contratto di locazione commerciale alle motivazioni comunicate con la raccomandata A.R. di recesso al locatore che devono costituire GRAVI MOTIVI.
Avv. Luigi De Valeri
L'art. 27, venendo al tema della discussione, prevede due tipi di recesso a favore del conduttore, uno legale per GRAVI MOTIVI con il preavviso di sei mesi, l'altro convenzionale, quindi non sempre inserito nel contratto, derivante da accordo tra le parti per cui il conduttore potrà recedere in qualsiasi momento con il medesimo preavviso, l'art. 28 prevede poi la comunicazione della disdetta da parte del locatore almeno dodici mesi prima della scadenza del contratto.
Per quanto riguarda l'ultimo comma dell'art. 27 a mente del quale il conduttore può recedere solo per gravi motivi la Cassazione nel corso degli anni ha rimarcato la necessità che i GRAVI MOTIVI siano derivanti da fatti estranei alla volontà del conduttore, imprevedibili o sopravvenuti all'inizio del contratto oppure di tale gravità da rendere gravoso il persistere della locazione.
Una recente sentenza della Cassazione, sezione terza, n. 549 pubblicata il 17 gennaio 2012, ha ribadito un concetto fondamentale al quale società e/o commercianti e artigiani, conduttori che vogliono liberarsi di contratti di locazione divenuti onerosi con il tempo anche per situazioni contingenti, e in questi frangenti di crisi non mancano purtroppo i casi, devono tenere in opportuna considerazione.
La prova della sussistenza del grave motivo deve essere fornita dal conduttore in giudizio qualora il locatore la contesti e nel caso in questione la società affittuaria, risultata soccombente anche nel giudizio di legittimità, non aveva indicato i motivi del recesso nella sua comunicazione facendo solo un generico riferimento all'andamento del mercato, salvo poi specificarli meglio solo nel corso del giudizio di opposizione ad ingiunzione promosso dal locatore per i canoni non versati.
Quali sono in concreto i GRAVI MOTIVI ?
Senza dilungarmi oltre posso citare ad esempio la mancata realizzazione di un piano di sviluppo edilizio che avrebbe portato ovvi benefici commerciali nella zona è stata considerata dai giudici una valida causa di recesso in quanto il conduttore aveva fatto affidamento su tale evenienza nel concludere il contratto.
Pertanto per conseguire un VALIDO RECESSO, devo consigliare di far attenzione per non incappare nel rinnovo del contratto di locazione commerciale alle motivazioni comunicate con la raccomandata A.R. di recesso al locatore che devono costituire GRAVI MOTIVI.
Avv. Luigi De Valeri