Allego comunicato della Confedilizia in merito al cosiddetto "antiterrorismo":
Confedilizia: stop comunicazione cessione fabbricato se in locazione o comodato
21/06/2012
Per tutti i contratti di locazione e di comodato di fabbricati o di porzioni di fabbricati, sia ad uso abitativo sia ad uso diverso dall'abitativo, per i quali è obbligatoria la registrazione, non è più dovuta la comunicazione di cessione di fabbricato, nota anche come denuncia antiterrorismo, prevista da un provvedimento del 1978 in caso di permanenza nell'immobile superiore a un mese.
La registrazione del contratto, infatti, assorbe l'obbligo in questione.
Lo rende noto la Confedilizia, segnalando che la previsione è contenuta in un decreto-legge in materia di sicurezza già in vigore.
Negli altri casi, ad esempio contratti di comodato verbali, l'obbligo di comunicazione all'Autorità locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al Sindaco, resta ma, prevede la nuova normativa, potrà essere assolto anche in via telematica non appena sarà stato varato un apposito decreto del ministero dell'Interno.
Lo stesso provvedimento dispone inoltre che resti in vigore, anche per i contratti per i quali è dovuta la registrazione, un analogo obbligo di comunicazione previsto, da una normativa del 1998, quando ad occupare l'immobile sia un cittadino di Stati non ap-partenenti all'Unione europea.
“Le nuove disposizioni - rileva la Confedilizia - risolvono alcuni dubbi che si presentavano nell'interpretazione della pregressa normativa”.
Posted by Monitorimmobiliare
Confedilizia: stop comunicazione cessione fabbricato se in locazione o comodato
21/06/2012
Per tutti i contratti di locazione e di comodato di fabbricati o di porzioni di fabbricati, sia ad uso abitativo sia ad uso diverso dall'abitativo, per i quali è obbligatoria la registrazione, non è più dovuta la comunicazione di cessione di fabbricato, nota anche come denuncia antiterrorismo, prevista da un provvedimento del 1978 in caso di permanenza nell'immobile superiore a un mese.
La registrazione del contratto, infatti, assorbe l'obbligo in questione.
Lo rende noto la Confedilizia, segnalando che la previsione è contenuta in un decreto-legge in materia di sicurezza già in vigore.
Negli altri casi, ad esempio contratti di comodato verbali, l'obbligo di comunicazione all'Autorità locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al Sindaco, resta ma, prevede la nuova normativa, potrà essere assolto anche in via telematica non appena sarà stato varato un apposito decreto del ministero dell'Interno.
Lo stesso provvedimento dispone inoltre che resti in vigore, anche per i contratti per i quali è dovuta la registrazione, un analogo obbligo di comunicazione previsto, da una normativa del 1998, quando ad occupare l'immobile sia un cittadino di Stati non ap-partenenti all'Unione europea.
“Le nuove disposizioni - rileva la Confedilizia - risolvono alcuni dubbi che si presentavano nell'interpretazione della pregressa normativa”.
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