La Corte Costituzionale a seguito dell'udienza tenutasi a Roma lo scorso 23 ottobre ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per eccesso di delega legislativa del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione.
Questa decisione, anticipata da un comunicato stampa, le motivazioni saranno rese note tra qualche settimana, comporta che per le controversie condominiali, locatizie nonchè in materia di comodato, diritti reali tra cui usucapione, usufrutto e servitù di passaggio, divisioni e successioni e altre materie rilevanti come il risarcimento dei danni da circolazione stradale e responsabilità medica, il cittadino che chiede la tutela dei propri interessi nei confronti delle controparti potrà rivolgersi direttamente al giudice senza dover avviare il tentativo obbligatorio di mediazione, spesso infruttuoso, sostendone le relative spese non ripetibili poi con la vittoria nel giudizio.
L'obbligo di rivolgersi agli organismi di mediazione come condizione di procedibilità del giudizio era stato introdotto dal decreto 28 del 2010, resta invariata la possibilità della mediazione su base volontaria e quella delegata dal giudice alle parti nel corso di causa.
La decisione dei giudici costituzionali ha grande rilievo perchè pone un argine alla progressiva privatizzazione della giustizia messa in atto dagli ultimi governi.
L'aumento reiterato dei costi di accesso alla giustizia è un altro evidente sintomo di tale criticabile e deprecabile volontà del legislatore a tutto vantaggio dei poteri forti, compagnie di assicurazione e istituti bancari tra gli altri, a scapito del cittadino comune che per ottenere giustizia può, se vuole, rivolgersi ai Giudici di Pace o ai Tribunali nazionali.
La Costituzione parla chiaro all'art.111 quanto al diritto alla giustizia.
Avv. Luigi De Valeri
Questa decisione, anticipata da un comunicato stampa, le motivazioni saranno rese note tra qualche settimana, comporta che per le controversie condominiali, locatizie nonchè in materia di comodato, diritti reali tra cui usucapione, usufrutto e servitù di passaggio, divisioni e successioni e altre materie rilevanti come il risarcimento dei danni da circolazione stradale e responsabilità medica, il cittadino che chiede la tutela dei propri interessi nei confronti delle controparti potrà rivolgersi direttamente al giudice senza dover avviare il tentativo obbligatorio di mediazione, spesso infruttuoso, sostendone le relative spese non ripetibili poi con la vittoria nel giudizio.
L'obbligo di rivolgersi agli organismi di mediazione come condizione di procedibilità del giudizio era stato introdotto dal decreto 28 del 2010, resta invariata la possibilità della mediazione su base volontaria e quella delegata dal giudice alle parti nel corso di causa.
La decisione dei giudici costituzionali ha grande rilievo perchè pone un argine alla progressiva privatizzazione della giustizia messa in atto dagli ultimi governi.
L'aumento reiterato dei costi di accesso alla giustizia è un altro evidente sintomo di tale criticabile e deprecabile volontà del legislatore a tutto vantaggio dei poteri forti, compagnie di assicurazione e istituti bancari tra gli altri, a scapito del cittadino comune che per ottenere giustizia può, se vuole, rivolgersi ai Giudici di Pace o ai Tribunali nazionali.
La Costituzione parla chiaro all'art.111 quanto al diritto alla giustizia.
Avv. Luigi De Valeri