fino a 999,99 euro il canone di locazione può essere pagato anche in contanti. le sanzioni previste dal dlgs n. 231/2007 scatteranno solo se viene superata la soglia di 1.000 euro. sotto tale importo per la tracciabilità è sufficiente una ricevuta di pagamento. questa è la novità in tema di affitti giunta con il parere reso dalla direzione v del dipartimento del tesoro, ovvero l'ufficio del ministero dell'economia che si occupa della prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali
in pratica, il dipartimento del tesoro, con una nota, ha vanificato quanto previsto dalla legge di stabilità in merito alla tracciabilità dei canoni di locazioni per le abitazioni. tutto parte dall'articolo 1, comma 50 della legge di stabilità entrata in vigore il primo gennaio 2014. secondo quanto previsto da tale comma, "i pagamenti riguardanti canoni di locazioni di unità abitative sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che ne escludono l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità". quindi l'utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili viene reso obbligatorio per qualsiasi importo
il dipartimento del tesoro - interpellato dall'agenzia delle entrate a causa di scarsa chiarezza relativa a quali sanzioni sarebbe andato incontro chi avesse effettuato nonostante il divieto versamenti in contanti - è intervenuto proprio su questo punto e con una nota ha spiegato che per l'irrogazione delle sanzioni comminate ai fini del decreto antiriciclaggio deve essere rilevato il limite dei mille euro stabilito dall'articolo 49 del dlgs 231/07. questo perché il decreto antiriciclaggio prevede una sanzione amministrativa dall'1 al 40% della somma trasferita soltanto in capo a chi trasferisce denaro contante o titoli al portatore in euro o valuta estera sopra la soglia di 999,99 euro
come evidenziato da il sole 24 ore, secondo il tesoro poiché il legislatore ha previsto esclusivamente questa sanzione e poiché nessuna sanzione è applicabile in caso di violazione dell'articolo 1, comma 50 della legge di stabilità, quest'ultima non prevede un vero e proprio obbligo di utilizzo di mezzi di pagamento differenti dal contante per la corresponsione dei canoni sotto soglia
il tesoro ha quindi evidenziato che l'intento di quanto previsto dalla legge di stabilità è piuttosto quello di arginare fenomeni di impiego, occultamento o immissione nel sistema economico di risorse di provenienza illecita. a tal proposito, il ministero ha sottolineato che le transazioni in contanti possono essere tracciate fornendo una semplice prova documentale che attesti l'avvenuto pagamento in contanti del canone di locazione
in poche parole, per i pagamenti in contanti fino a 999,99 euro dell'affitto è sufficiente una semplice ricevuta di pagamento che, a quanto pare, basterebbe anche a garantire alle parti le agevolazioni e le detrazioni previste dalla legge
fonte: idealista.it
in pratica, il dipartimento del tesoro, con una nota, ha vanificato quanto previsto dalla legge di stabilità in merito alla tracciabilità dei canoni di locazioni per le abitazioni. tutto parte dall'articolo 1, comma 50 della legge di stabilità entrata in vigore il primo gennaio 2014. secondo quanto previsto da tale comma, "i pagamenti riguardanti canoni di locazioni di unità abitative sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che ne escludono l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità". quindi l'utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili viene reso obbligatorio per qualsiasi importo
il dipartimento del tesoro - interpellato dall'agenzia delle entrate a causa di scarsa chiarezza relativa a quali sanzioni sarebbe andato incontro chi avesse effettuato nonostante il divieto versamenti in contanti - è intervenuto proprio su questo punto e con una nota ha spiegato che per l'irrogazione delle sanzioni comminate ai fini del decreto antiriciclaggio deve essere rilevato il limite dei mille euro stabilito dall'articolo 49 del dlgs 231/07. questo perché il decreto antiriciclaggio prevede una sanzione amministrativa dall'1 al 40% della somma trasferita soltanto in capo a chi trasferisce denaro contante o titoli al portatore in euro o valuta estera sopra la soglia di 999,99 euro
come evidenziato da il sole 24 ore, secondo il tesoro poiché il legislatore ha previsto esclusivamente questa sanzione e poiché nessuna sanzione è applicabile in caso di violazione dell'articolo 1, comma 50 della legge di stabilità, quest'ultima non prevede un vero e proprio obbligo di utilizzo di mezzi di pagamento differenti dal contante per la corresponsione dei canoni sotto soglia
il tesoro ha quindi evidenziato che l'intento di quanto previsto dalla legge di stabilità è piuttosto quello di arginare fenomeni di impiego, occultamento o immissione nel sistema economico di risorse di provenienza illecita. a tal proposito, il ministero ha sottolineato che le transazioni in contanti possono essere tracciate fornendo una semplice prova documentale che attesti l'avvenuto pagamento in contanti del canone di locazione
in poche parole, per i pagamenti in contanti fino a 999,99 euro dell'affitto è sufficiente una semplice ricevuta di pagamento che, a quanto pare, basterebbe anche a garantire alle parti le agevolazioni e le detrazioni previste dalla legge
fonte: idealista.it